Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11627 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nato in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 16/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di Brescia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che XXXXXXXXXXXXXXXi ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale terapeutico, ex art 94 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla pena di otto anni, undici mesi e 26 giorni di reclusione, inflitta per piø reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 indicati nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso il 3 agosto 2021 dalla Procura della Repubblica e, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata ammissione alla misura alternativa invocata;
ricordato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell’art. 94 D.P.R. n. 309 del 1990 – una volta verificata la sussistenza dei presupposti, l’uno soggettivo (costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcool dipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità, deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica), l’altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzione complessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontare – il Giudice specializzato deve svolgere una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggetto interessato con un’unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti l’art. 115 D.P.R. n. 309 del 1990, oppure, con organismi privati, tenuto conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158);
ricordato, cheai fini della concessione della misura, non possono, di per sØ soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna e i precedenti penali, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, NOME., Rv. 277924) e che, in particolare, Ł stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la
natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, COGNOME, Rv. 206776; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, COGNOME, Rv. 210389; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, COGNOME, Rv. 220473; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322; Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602);
ricordato altresì che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985);
ritenuto che il Tribunale, nel caso di specie, ha fatto buon governo dei principi richiamati, posto che – lungi dall’inferire il giudizio prognostico negativo unicamente dalla gravità del reato in espiazione – ha valorizzato tutti gli elementi a sua disposizione e ha indicato avere assunto, in tale discrezionale apprezzamento, adeguato rilievo alla commissione, appena dopo quattro giorni dalla revoca ella precedente misura dell’affidamento in prova, di un grave reato della stessa specie, addirittura piø grave (avuto riguardo al dato ponderale dello stupefacente detenuto) le cui modalità rinviano ad un allarmante contiguità dell’istante con circuiti di criminalità dediti a detto illecito traffico;
rilevato che, alla stregua di tali elementi, la decisione di protrarre l’osservazione intramurale del detenuto, nell’ottica di un piø prudente riscontro della saldezza del proposito di emenda, appare assolutamente razionale e validamente argomentata e con essa il ricorso non si confronta e non indica significative circostanze idonee al superamento di tale sfavorevole giudizio;
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.