Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11614 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il ricorso di COGNOME avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio dell’affidamento in prova terapeutico, Ł manifestamente infondato e, comunque, deduce motivi non consentiti in quanto mera riproposizione di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice specializzato;
ricordato che, in tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano ipresuppostisoggettivi e oggettivi per l’applicazione dell’istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice Ł chiamato a effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293);
considerato che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente valorizzato, in senso contrario alla concessione della misura, la pericolosità sociale (emergente non solo dai precedenti penali, ma anche dalle condotte aggressive tenute in carcere) che ha posto in relazione con l’eccessiva ampiezza della stessa e, per tale via , ha fatto buon governo del principio secondo cui «L’affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa» (Sez. 1, n. 48041, del 09/10/2018, NOME, Rv. 274665);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.