Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41894 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41894 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava la richiesta di affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e concedeva la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47ter Ord. pen.
Rilevava che la pena di un anno di reclusione da espiare, era relativa al reato di cessione di sostanza stupefacente di cui all’art. 73 comma 5 e al reato di detenzione illecita di stupefacenti ex art. 73 comma 3 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dal ricorrente mentre si trovava presso il proprio domicilio, in esecuzione di precedente condanna, in base al disposto dell’art. 1 legge n. 199 del 2010. Evidenziava, altresì, che, nel corso della espiazione della pena, egli era stato denunciato per evasione commessa il 23.12.2020. Quindi, riferiva che il ricorrente, il 5.6.2024, ovvero due giorni prima il passaggio in giudicato della sentenza attualmente in esecuzione, faceva ingresso in una comunità terapeutica in Umbria con certificazione rilasciata dal SERD della RAGIONE_SOCIALE del 23.5.2024, attestante l’abuso di cocaina e l’idoneità del progetto terapeutico residenziale, ma che abbandonava la struttura dopo pochi mesi per tornare presso la propria abitazione inRAGIONE_SOCIALE ed ivi intraprendere, il 9.10.2024, un programma terapeutico riabilitativo di tipo semiresidenziale presso altra struttura, dichiarata idonea dal SERD. Per quanto evincibile dalle relazioni della Comunità, durante il percorso terapeutico, il ricorrente, dopo un primo periodo nel quale forniva riscontri positivi, successivamente diveniva discontinuo nella frequentazione, giustificando le assenze, a volte anche protratte, con motivi di salute (documentate), con motivi familiari e lavorativi.
Dalle circostanze dedotte, il Tribunale di sorveglianza deduceva la strumentalità della richiesta di affidamento in prova ad evitare la carcerazione, mancando una seria volontà di seguire un programma terapeutico – riabilitativo.
La ritenuta pericolosità sociale, evinta dalla reiterazione dei reati nel periodo di detenzione domiciliare, costituiva ulteriore motivo di rigetto della misura dell’affidamento in
prova in casi particolari.
Osservava, tuttavia, il Tribunale che, <>, poteva concedersi la misura della detenzione domiciliare presso l’abitazione con prescrizioni che consentissero di contemperare l’esigenza di difesa della collettività con quelle di disintossicazione.
Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore del ricorrente articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, che si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La difesa del ricorrente evidenzia che il rigetto si fonda su due argomenti: la strumentalizzazione dello stato di tossicodipendenza al fine di evitare la carcerazione, in assenza di una seria volontà di seguire un programma terapeutico – riabilitativo; l’elevato rischio di recidiva in reati concernenti gli stupefacenti.
Con riferimento al primo motivo, lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di valutare che il ricorrente, già nel 2019 aveva tentato un percorso riabilitativo, pur se interrotto a seguito di arresto, in tal modo rendendo un’argomentazione disancorata dagli accadimenti e dallo stesso contenuto delle prescrizioni impartite; che l’ingresso in comunità due giorni prima del passaggio in giudicato della sentenza ora in esecuzione, era determinato dal disposto dell’art. 658 comma 8 cod. proc. pen., il quale impone all’istante di iniziare il programma di recupero di cui all’art. 94 d.P.R. citato, entro cinque giorni dalla data di presentazione dell’istanza, a pena di inammissibilità della domanda. Per tale motivo, egli era entrato in Comunità appena ottenuto il certificato del SERD del 23.5.2024.
Ha, inoltre, osservato che il Tribunale non si Ł confrontato con quanto riferito dal SERD e dalla comunità terapeutica in ordine alle ragioni di ordine familiare e lavorativo, che avevano indotto il ricorrente a lasciare la comunità in Assisi per iniziare il percorso presso quella di RAGIONE_SOCIALE, nonchØ in ordine alle problematiche di salute, debitamente certificate, che avevano giustificato le assenze.
Ha, altresì, rilevato che la valutazione di pericolosità sociale Ł inconciliabile con quanto affermato nella stessa ordinanza, laddove ha dato atto della mancanza di segnalazioni di p.s. dal dicembre 2020 ed Ł illogica laddove, sulla base dell’assenza delle segnalazioni, ha ritenuto di poter concedere la detenzione domiciliare, impartendo, però, prescrizioni finalizzate al percorso terapeutico che, in precedenza, aveva ritenuto strumentale.
Il Tribunale, pertanto, pur riconoscendo lo stato di tossicodipendente del ricorrente, contraddittoriamente ha negato la misura alternativa piø idonea ad affrancarlo da tale stato, per inserirlo in una situazione meno idonea al recupero giustificata con una non piø attuale pericolosità sociale.
Infine, ha osservato che non si Ł tenuto conto del periodo trascorso in comunità ai fini della concessione della liberazione anticipata in base al disposto dell’art. 103 comma 2 del regolamento di esecuzione applicabile in virtø del rinvio operato dall’art. 94 d.P.R citato, alla legge sull’ordinamento penitenziario e ciò in contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema.
Ha concluso, quindi, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore generale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che la censura si pone in termini meramente contestativi della decisione assunta con il provvedimento impugnato la quale, invece, ha esposto in modo congruo le ragioni del rigetto dell’istanza, previa valutazione delle argomentazioni difensive.
Il ricorso Ł fondato.
L’affidamento in prova in casi particolari costituisce species del genus dell’affidamento in prova previsto dall’ordinamento penitenziario, dal quale, tuttavia, si differenzia in ragione della peculiarità della condizione dei destinatari della misura, che fa sì che assuma preminente rilievo la cura dello stato patologico e l’affrancazione dell’interessato dalla condizione di dipendenza, pur nella generale prospettiva di rieducazione. La Corte Costituzionale ha sottolineato il favor del legislatore nei confronti di detta misura in quanto, nel caso di tossicodipendente, la prima e fondamentale azione di risocializzazione da perseguire Ł la cura dello stato di tossicodipendenza (Corte costituzionale, sentenza n. 377 del 1997).
Tanto premesso, si osserva che la misura Ł concedibile in presenza di presupposti di natura oggettiva e di natura soggettiva: i presupposti oggettivi attengono alla durata della pena da espiare; i presupposti soggettivi attengono allo stato di persona tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso o che intenda sottoporsi ad un programma terapeutico concordato con un’azienda sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata.
In presenza di tali presupposti, il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare se il programma proposto possa contribuire al recupero del condannato e se possa assicurare il rischio di recidiva.
Si tratta, quindi, di una complessa valutazione prognostica circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, che tenga conto della pericolosità del condannato e dell’attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale (Sez. 1, Sentenza n. 16905 del 20/12/2017 Cc. (dep. 16/04/2018) Rv. 273293 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza non ha concesso il beneficio sulla base dei seguenti fattori: 1) la mancanza di seria volontà di seguire il programma terapeutico riabilitativo e la strumentalità della richiesta rispetto all’imminenza della esecuzione della pena; 2) il pericolo di recidiva desunto dalla reiterazione di reati in materia di stupefacenti durante l’esecuzione della pena presso il domicilio ex art. 1 legge n. 199 del 2010.
Ha, tuttavia, ritenuto di poter concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare presso l’abitazione familiare con prescrizioni, tenuto conto dell’assenza di segnalazione di p.s. successive al dicembre 2020.
Tanto premesso, si osserva che in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non Ł quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cosi, tra le tante, Sez. U, sentenza n. 930 del 13/12/1995 (dep. 29/01/1996), Rv. 203428- 01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, sentenza n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794-01; Sez. U, sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944-01).
5.Fatte queste premesse, ritiene questa Corte che la motivazione sia contraddittoria e illogica sotto plurimi punti di vista.
In primo luogo, con riferimento al pericolo di recidiva laddove concede la misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47ter Ord. pen. (che ha come presupposto
l’idoneità ad evitare il pericolo di reiterazione) sulla base di una prognosi favorevole sulla futura astensione dal commettere delitti desunta dall’assenza di segnalazione di p.s. nell’ultimo quinquennio, ma, al contempo, non considera tale circostanza nel valutare il pericolo di recidiva nel caso di affidamento in prova terapeutico.
D’altro canto, valorizza i reati commessi durante la detenzione presso l’abitazione ex legge n. 199 del 2010 per negare l’affidamento terapeutico, mentre omette di valutarli laddove concede la detenzione domiciliare ex art. 47ter Ord. pen.
Con riferimento alla serietà dell’intenzione di affrontare un percorso terapeutico, poi, da interpretarsi come riferita alla prognosi di recupero del condannato, la motivazione pare carente, ai limiti della apparenza.
In proposito, deve partirsi dalla constatazione che il Tribunale di sorveglianza non sembra dubitare dell’idoneità del programma terapeutico, nessuna argomentazione svolgendo su questo punto.
NØ, d’altro canto, fa riferimento alcuno ai parametri utilizzabili per valutare il profilo personologico del condannato ai fini della prognosi sulla possibilità di portare a compimento il percorso terapeutico e, al contempo, di contenere il pericolo di recidiva. Nessun riferimento viene fatto alla gravità dei reati commessi, nØ a profili soggettivi quali la situazione familiare e sociale o la condotta di vita successiva ai fatti per i quali Ł in esecuzione la pena, pur essendo, taluni di tali elementi, menzionati nella motivazione in quanto contenuti nella relazione della Comunità.
L’attenzione si accentra, invece, su una serie di circostanze di fatto, dalle quali il Tribunale deduce l’assenza di una seria volontà di seguire il trattamento e l’intenzione di strumentalizzare la diagnosi di abuso.
I fatti dedotti, tuttavia, già non univoci nella loro interpretazione, non vengono vagliati singolarmente, nØ nella loro interazione, sì da non potersi desumere le ragioni per le quali il Tribunale ritiene di desumere da ciascuno di essi o dal loro insieme le conclusioni negative cui Ł pervenuto.
Infatti, le circostanze apparentemente indicative di incostante adesione al trattamento (come, ad esempio, talune prolungate assenze), non sono valutate alla luce di altre allegazioni apparentemente atte a giustificarle (quali i motivi di salute certificati), così come non viene valutato il cambio di comunità (il trasferimento dalla comunità umbra a quella romana) alla luce delle esigenze familiari e lavorative dedotte. Ugualmente, la ritenuta strumentalizzazione della diagnosi, desunta dalla data di ingresso in comunità rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza da eseguire, non viene confrontata con il precedente tentativo di disintossicazione risalente al 2019.
Alla luce delle considerazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 con conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE perchŁ, libero nella determinaizone finale, ma rispettoso dei principi enunciati e colmando le lacune motivaizonali, proceda a nuovo esame dell’istanza.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova ex art. 94 d.p.r. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così Ł deciso, 25/11/2025
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.