Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 786 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 786 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/07/2022
SENTENZA
I ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/3/2021, il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha revocato l’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 di NOME COGNOME, con decorrenza dall’inizio della sua esecuzione (in data 24/11/2020).
1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha motivato detta revoca a causa della continua violazione delle regole della comunità terapeutica in cui era stato inserito il COGNOME, ab initio apparso disinteressato al trattamento ivi espletato nonché aggressivo verso gli addetti (infatti, il 7/2/2021 aveva avuto un acceso diverbio con un volontario). Da ultimo, sottoposto a controllo delle urine, era risultato positivo all’uso di cannabinoidi.
1.2. L’efficacia ex tunc della revoca è stata motivata dalla gravità e pluralità delle violazioni contestate, nonché dal rilievo della originaria mancanza di volontà di aderire al programma di trattamento proprio del beneficio concesso.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, deducendo difetto di motivazione e travisamento della prova.
In particolare, si è richiamata la memoria difensiva depositata in atti (e che è stata allegata per rispetto del criterio dell’autosufficienza), in cui si era dedotte e documentate circostanze rilevanti, tra le quali il contagio da Covid subìto dal COGNOME dopo l’ingresso nella comunità terapeutica; si è altresì contestata la dinamica del diverbio con il volontario, affermandosi che il COGNOME era stato in realtà aggredito dall’addetto, come comprovavano le fotografie inviate alla convivente, raffiguranti le lesioni da lui riportate.
La doglianza di legittimità non riguarda la revoca della misura alternativa, bensì la sua decorrenza, ritenendosi che la motivazione della retroattività totale sia insufficiente, laddove ha richiamato soltanto la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento del COGNOME, attestandola però con rilievi riguardanti il periodo immediatamente antecedente al rientro in carcere, e invece omettendo di considerare la condotta complessivamente serbata dal ricorrente durante tutta la prova trascorsa e la concreta incidenza delle prescrizioni impostegli, considerando che nel primo periodo il sottoposto era rimasto in isolamento fiduciario per emergenza sanitaria e quindi per avere contratto il Covid. Peraltro, il punto della mancata adesione ab origine al percorso terapeutico era frutto della “netta sensazione” dell’equipe che il paziente fosse privo di motivazione al trattamento, criterio di giudizio ritenuto viziato perché fondato non su dati oggettivi ma appunto su una mera sensazione.
L’impugnata ordinanza ha dunque violato i canoni esegetici per decretare la revoca della misura alternativa con efficacia ex tunc, ed ha altresì travisato per omissione i dati probatori offerti dalla difesa nella memoria depositata, dai quali emergeva che l’asserita mancante adesione al programma terapeutico non era addebitabile alla volontà del COGNOME, quanto alle circostanze sanitarie che avevano impedito l’avvìo del programma di trattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Le ragioni poste a fondamento della revoca con decorrenza ex tunc dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94, quarto comma, DPR n. 309 del 1990 sono fondate e rispondono ai parametri di legge. La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche nella forma dell’affidamento terapeutico, non è rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova. Ne deriva che il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479; Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239).
1.2. Nella specie, l’impugnata ordinanza ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando la ripetuta violazione delle regole della comunità terapeutica in cui era stato inserito il COGNOME, il cui lampante disinteresse per trattamento ivi espletato è stato confermato dall’esito delle analisi cliniche che in tempi recenti avevano dato risultato positivo all’uso di cannabinoidi, nonché dalla inadeguata condotta verso gli operatori della comunità (senza possibilità in questa sede di delibare la fondatezza delle allegazioni difensive del COGNOME al riguardo). Va peraltro rilevato che l’art. 94, comma 6 ter, DPR n. 309 del 1990 affida al responsabile della struttura presso la quale si svolge il programma terapeutico di recupero il compito di segnalare eventuali violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma, sicché correttamente il Tribunale di sorveglianza ha fatto affidamento sulla relativa relazione, valutando le informazioni ivi riportate, tra cui quelle di un segnalato atteggiamento passivo del COGNOME, per trarne un giudizio di mancanza ab origine, ed in modo
assorbente rispetto alle pur patite limitazioni conseguenti al contagio da Covi effettiva adesione al trattamento.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata i dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi profili esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilit a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il giorno 5 luglio 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente