Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49064 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49064 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARSOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha revocato l’affidamento in prova terapeutico, disposto ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 con ordinanza del 7 aprile 2020 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nei confronti di NOME COGNOME, con decorrenza 1 dicembre 2022.
A fondamento del provvedimento il Tribunale ha evidenziato come la misura concessa non si fosse rivelata adeguata al recupero terapeutico ed al contenimento del condanNOME attese le difficoltà mostrate, dapprima, nell’aderire puntualmente al programma ambulatoriale, e quindi, successivamente al suo inserimento in comunità, alle mostrate incapacità di rispettare le prescrizioni (essendosi allontaNOME dalla struttura senza autorizzazione e senza farvi più rientro).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato con il ministero del difensore, deducendo vizio della motivazione nella parte in cui il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di considerare il complessivo comportamento del COGNOME, ed essendo fondata su presunte e reiterate violazioni al programma, in realtà non verificatesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. art. 94, comma 6, T.U. stup., la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova in casi particolari è revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
È la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la costante verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al quale le condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto ammesso possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto alla rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va, infatti, ricordato che la misura alternativa alla detenzione implica la formulazione di una prognosi favorevole in tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito positivo del percorso di risocializzazione (Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una singola condotta – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emergere, con valutazione in fatto ed autonoma, non essendo necessario attendere il giudicato
(Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, NOME, Rv. 256066), la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della prova.
Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca della misura dell’affidamento terapeutico con argomentazioni adeguate, esaustive in fatto per la loro coerenza interna e per la loro logica congruenza alle risultanze acquisite, e corrette in diritto, per l’esatta interpretazione e applicazione dei principi di diritto i materia.
Le ragioni della decisione non sono contrastate dai rilievi del ricorrente, che, sia pur fornendo spiegazioni e giustificazioni, non nega di avere ricevuto una diffida dal Magistrato di Sorveglianza dell’Aquila prima del suo inserimento in Comunità, né nega di essersi allontaNOME da quest’ultima senza autorizzazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/09/2023