Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40131 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FIORDALISI DOMENICO
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2024 ci+.9 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consgk , :te COGNOME FIORDALISI; lette/sastite le conclusioni dei PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOMECOGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità d ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza del 26 marzo 2024 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, che ha rigettato la richiesta di applicazione della mis alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla pena di anni mesi quattro di reclusione di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bres del 21 gennaio 2021, definitiva il 27 gennaio 2022, in ordine a due reati produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, al sensi del 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi il 2 ottobre 2020.
Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, e vizio di motivaz dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato in maniera apodittica che non fosse stata allegata una sistemazione abitativa un’attività lavorativa (o altro impegno utile alla reinserimento sociale), pur avendo svolto alcuna istruttoria finalizzata a verificare l’idoneità del domici della prospettiva lavorativa.
Il Tribunale di sorveglianza, quindi, avrebbe rigettato l’istanza solo in f del dedotto stato di clandestinità dell’interessato, in violazione di quanto sta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 78 del 2007 e dalla giurisprudenza legittimità, le quali hanno chiarito che non può essere precluso l’accesso misure alternative alla detenzione agli stranieri extracomunitari entr illegalmente nel territorio dello Stato e privi del permesso di soggiorno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, in materia di esecuzione della pena l’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso, qualora ricorrano condizioni stabilite dall’ordinamento penitenziario, anche allo strani irregolarmente presente nel territorio dello Stato che sia privo del permesso soggiorno, come nel caso in esame.
L’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall’art. 47 Ord. pen la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la fin rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.
Esso può essere adottato, entro la generale cornice di ammissibilità previst dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condann condotta In istituto, o del comportamento da lui serbato In libertà, si ritenga li relativo regime, anche attraverso l’adozione dl opportune prescrizioni, pos contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricad nel reato.
Ciò che assume rilievo, rispetto all’affidamento, è l’evoluzione della personali registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un otti reinserimento sociale (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 27499301; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001-01).
Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 d 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413-01).
Ai fini della concessione della misura non è, peraltro, necessaria la sussiste di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’atti socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/20 E.A., Rv. 256024-01; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, COGNOME, 244735-01; Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, COGNOME, Rv. 214424-01).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10315 del 30/01/202 Bunaj, Rv. 278690; Sez. U, n. 14500 del 28/03/2006, COGNOME, Rv. 233420-01; Sez. 1, n. 18939 dei 26/02/2013, E.A., Rv. 256025-01; Sez. 1, n. 17334 del 04/04/2006, COGNOME, Rv. 234019-01) ha chiarito che non appare di ostacolo la mera condizione di straniero irregolarmente soggiornante.
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento sull’idonei o meno, ai fini della risodalizzazione e della prevenzione della recidiva, d misura alternativa In discorso, e l’effettuazione della prognosi sottostante (Se n. 16442 del 10/02/2010, COGNOME, Rv. 247235-01).
Nel caso di specie, pertanto, li Tribunale di sorveglianza ha nega l’affidamento in prova appellandosi ad elementi inconferenti ed operando una valutazione disancorata da specifici e concreti elementi dimostrativi.
Di conseguenza, la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza d Brescia deve essere annullata, con rinvio per rinnovato esame riguardo alla misur dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Annulla l’ordinanza Impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia. Cosi deciso li 21/06/2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presldente
NOME COGNOME
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE :1 2-®–pg rate.
Depositata in Cancelleria oggi
Roma, lì …………… .. ..