Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41474 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41474 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CORLEONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che l’unico motivo posto dal ricorrente NOME COGNOME a base dell’impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivo di profili di censura adeguatamente vagliati dal giudice del merito e non scanditi da specifica critica ed è comunque costituito da mere doglianze in punto di fatto.
Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, ha ritenuto ostativi la condotta tenuta dal soggetto in stato di libertà in epoca successiva ai reati per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, desunta: – dalle denunce sporte dalla moglie per minaccia, atti persecutori e danneggiamento; – dalla frequentazione con pregiudicati; dall’inidoneità del domicilio alla sottoposizione ai necessari controlli.
Si tratta di valutazione, oltre che non manifestamente illogica, ineccepibile anche sul piano giuridico, posto che il giudice è tenuto a verificare la meritevolezza del beneficio nonché la sua adeguatezza a conseguire risultati risocializzanti e a fronteggiare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose da parte del condannato.
Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi, nella sostanza a prospettare una diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali già apprezzati ritenendola maggiormente plausibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.