Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50951 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50951 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato, in quanto esso censura la motivazione sotto il profilo della mancanza o insufficienza della stessa, censura ch però, non può essere condivisa, posto che tra le valutazioni che ex art. 47 ord. pen. sono ostati alla concessione dell’affidamento in prova vi è anche il pericolo di recidiva (“assicu prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”), che può essere desunto, come ha fatt il Tribunale, dai precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146), o dalle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.