Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49396 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49396 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2023 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato non estinta l’intera pena inflitta a NOME COGNOME con sentenza emessa in data 01 giugno 2018 dalla Corte di appello di Bari, per l’esito negativo della misura alternativa dell’affidamento in prova da lui eseguita dal 09/03/2021 al 18/12/2022.
Il Tribunale ha ritenuto che il grave delitto, di tentato sequestro di persona a scopo di estorsione, che il COGNOME avrebbe commesso in concorso con altre sei persone in data 22 aprile 2022, durante l’esecuzione della misura stessa, dimostri che egli non ha avviato un serio percorso di riabilitazione, e che, anzi, ha strumentalizzato il beneficio, allo scopo di dare un’immagine positiva di sé così da allontanare eventuali sospetti per detto reato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
Il Tribunale non ha spiegato perché, in concreto, la condotta a lui al momento solo contestata dimostri una sua pericolosità sociale tale da escludere l’avvio del percorso riabilitativo, ed ha errato nel disporre l’esecuzione dell’intera pena senza tenere conto delle limitazioni alla libertà già subite e del suo rispetto delle prescrizioni imposte con la concessione della misura alternativa.
Il ricorso è manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile.
Il Tribunale ha ampiamente motivato le ragioni del rigetto dell’istanza. Lo stesso ricorrente ricorda che, ai sensi dell’art. 47, dodicesimo comma, Ord.pen., solo l’esito positivo dell’affidamento in prova estingue la pena detentiva, e non nega di essere stato sottoposto a custodia cautelare per il grave reato descritto nell’ordinanza, contestato come commesso il 22 aprile 2022 e quindi durante l’esecuzione della misura stessa. L’oggettiva gravità di tale delitto e le sue modalità esecutive giustificano ampiamente la valutazione del Tribunale, di esito negativo dell’intera misura. Le sue modalità dimostrano, infatti, la sua non occasionalità ed anzi un’accurata preparazione, nonché la sussistenza di un accordo con una pluralità di persone. La sua consumazione ad un anno di distanza dall’inizio della misura alternativa non consente, pertanto, di ritenere che fino a quel momento il ricorrente avesse svolto un corretto processo
riabilitativo, apparendo evidente che anche prima della data di commissione del delitto egli stava organizzando, con i complici, la grave azione criminosa.
La valutazione del Tribunale che tale condotta dimostri la totale mancanza, nel condannato, dell’avvio di un serio percorso di riabilitazione e quindi dimostri il fallimento della misura, nel favorire la sua risocializzazione, è quindi motivata in maniera logica e non contraddittoria.
Anche la valutazione che tale esito negativo della misura alternativa coinvolga l’intera durata della sua esecuzione, protrattasi per meno di due anni e non per tre anni come affermato nel ricorso, è logica e non contraddittoria. La rilevante gravità del predetto reato e le sue modalità, come riferite, giustificano infatti l’affermazione che la pena sostituita non possa dirsi estinta in nessuna misura, dovendo ritenersi che il condannato non abbia mai avviato il percorso riabilitativo ed abbia, anzi, strumentalizzato il beneficio ottenuto per precostituirsi una sorta di protezione da eventuali sospetti per il delitto che stava organizzando. Il ricorrente, peraltro, si limita a censurare genericamente il provvedimento del Tribunale, senza indicare concreti episodi capaci di attestare un effettivo esito positivo della misura in periodi antecedenti alla commissione del reato che ha determinato la valutazione negativa, e in particolare che dimostrino l’erroneità dell’affermazione dei giudici circa la strumentalizzazione della misura alternativa sin dall’inizio della sua esecuzione.
Per i motivi sopra espressi, il ricorso deve quindi essere ritenuto manifestamente infondato, e dichiarato perciò inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, di diritto, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore