Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7564 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7564 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha revocato, a decorrere dal 20 marzo 2025, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a NOME COGNOME con provvedimento del 27 novembre 2024
A ragione della decisione osserva che il condannato , durante l’applicazione della misura, ha posto in essere comportamenti trasgressivi delle prescrizioni e, comunque, violazioni della legge anche penale incompatibili con la persecuzione del beneficio: il 10 agosto 2025 è stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza essere in possesso di patente di guida, così da consumare il reato di quell’art. 116, commi 15 e 17, del codice della strada; nel mese di marzo 2025, in occasione di controllo domiciliare, è stato sorpreso in compagnia di un pregiudicato per furto
aggravato. La complessiva gravità della condotta, tale da vanificare, l’intero percorso di recupero educativo, giustifica la revoca della misura a decorrere dal 20 marzo 2025.
NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ricorre per Cassazione sviluppando due motivi
2.1. Con il primo denuncia il logicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla supposta gravità delle violazioni contestate al condannato nonché il difetto assoluto di istruttoria con riferimento all’attività di volontariato
il Tribunale, discostandosi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha revocato il beneficio seguendo un percorso motivazionale illogico e non esaustivo.
In particolare, l ‘ ordinanza impugnata:
ha rivisitato l’iniziale prognosi positiva in assenza di fattori da cui desumere l’impossibilità della prosecuzione della prova, del tutto ignorando il positivo percorso intrapreso dal condannato, il quale, al momento della revoca svolgeva regolare attività lavorativa e si adoperava in attività di volontariato;
non ha preso in considerazione i rilievi difensivi volti a ridimensionare la gravita delle violazioni;
non ha verificato, mediante idonea attività istruttoria presso l’UEPE, il regolare e fruttuoso espletamento dell’attività di volontariato prevista dal provvedimento di concessione dell’affidamento.
2.2. Con il secondo motivo denuncia illogicità della motivazione con riferimento alla revoca con efficacia ex tunc, a partire dal 20 marzo 2025
Al riguardo, evidenzia che il medesimo elemento fattuale – la presenza occasionale di un pregiudicato all’interno dell’abitazione del l’affidato -mentre è stato considerato dal Magistrato di sorveglianza un dato neutro, nel provvedimento impugnato è divenuto di tale gravità tale da giustificare, in modo determinante, la revoca del beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.
Il Tribunale di sorveglianza si è limitato a descrivere le violazioni ritenute rilevanti ai fini della revoca (guida senza patente ed un unico incontro con un pregiudicato per essere stato condannato a pena sospesa), predicandone astrattamente la gravità senza, tuttavia, alcun riferimento alle modalità concrete degli episodi, quanto mai necessario per comprenderne l’incidenza negativa o sull’esito della prova in corso o, quanto meno, sul giudizio relativo alla pericolosità
sociale dell’affidato , considerata l’assenza di informazioni degli organi deputati al controllo, la cui consultazione è stata ritenuta ingiustificatamente inutile.
Il Tribunale non ha nemmeno collocato i fatti ritenuti dotati di rilevanza ai fini della revoca entro il percorso trattamentale.
In tale contesto, la valutazione di incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa appare, come denunciato, meramente assertiva perché priva della necessaria specificità e concretezza.
Nei termini in cui ha giustificato la decisione di revoca il Tribunale ha fatto valere una sorta di automatismo in contrasto con il principio di diritto per il quale “la revoca della misura alternativa … non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova” – Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 ).
2. Il secondo motivo è parimenti fondato.
La decorrenza retroattiva della revoca è stata giustificata esclusivamente con la gravità, oggettiva e soggettiva, del comportamento trasgressivo, di cui come già osservato non è stata chiarita l’incidenza negativa sui presupposti dell’affidamento in prova , senza prendere in esame la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.
In altri termini, la valutazione discrezionale sul punto è stata compiuta senza tener conto del periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e del loro concreto carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 282007 -01; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, COGNOME, Rv. 259474 – 01).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina che dovrà procedere a nuovo giudizio attenendosi ai richiamati principi e colmando le individuate lacune motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso, in Roma 27 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore
Il Presidente