Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5154 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5154 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GIOVANBATTISTA TONA CARMINE RUSSO
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXnato a XXXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Messina, in sede di giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 678, comma 1ter cod. proc. pen ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell’interesse di
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge ed il difetto di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto dei risultati raggiunti e del comportamento del reo successivamente alla commissione del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., limitandosi ad un mero richiamo dell’ordinanza opposta.
Il Tribunale avrebbe fondato il provvedimento di diniego su vuote clausole di stile, risultando trascurata la collocazione nel tempo dei reati accertati con la sentenza di condanna, l’esistenza di una valida e stabile attività lavorativa e inoltre sono stati sottovalutati altri importanti fattori positivi, minimizzando la condotta tenuta, dando rilievo alla circostanza che non ha risarcito la persona offesa, non valorizzando che il condannato non Ł piø ricaduto nel reato dal Dicembre 2021 ad oggi.
Con requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che la misura dall’affidamento in prova al servizio sociale attua una forma di esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
Per pervenire a tale positiva o negativa conclusione il Tribunale di Sorveglianza deve
valutare una pluralità di elementi, quali il reato commesso, i precedenti penali (Sez. 1, 4 marzo 1999, Danieli, Rv. 213062), le pendenze processuali (Sez. 1, cit.) le informazioni di polizia (Sez. 1, 11/03/1997, Capiti, Rv.207998), la condotta carceraria, i risultati dell’indagine socio – familiare operata dagli organi di osservazione. Ciò al fine di pervenire ad una valutazione di fronteggiabilità della pericolosità sociale residua con la misura dell’affidamento in prova.
Del resto, poichØ non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (Sez. 1, 27.07.1992 n. 2762).
In questo ambito, tuttavia, numerosi sono gli altri fattori da porre alla base del giudizio prognostico cui prima si Ł fatto cenno: l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni piø profonde di valori socialmente condivisi, il contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante.
Tanto premesso, il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati non risultando nel provvedimento impugnato alcuna valutazione, in concreto, degli elementi sopra evidenziati.
Il giudizio negativo sulla concreta prospettiva di reinserimento sociale si Ł fondato attraverso il rinvio all’ordinanza dell’ 11 aprile2025 – sulla mera indicazione di «una sistematica reiterazione delle condotte poste in essere anche successivamente ad una prima condanna e all’ applicazione di misura cautelare, peraltro, a quanto segnalato dall’autorità di pubblica sicurezza, violata con denuncia per evasione dagli arresti domiciliari», non accompagnata da alcuna specificazione della gravità del reato, delle condotte successive, delle modalità delle stesse, anche di tempo e delle ulteriore violazioni, indicando con termini generici una possibile condotta di evasione.
Il provvedimento impugnato Ł, pertanto, incorso nel vizio di violazione di legge derivante dalla assoluta mancanza di motivazione che, secondo il principio affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Re. 224611 – 01, ricorre oltre nell’ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Re. 261590 – 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 05/12/2025
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.