Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26117 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 16/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
Con l’intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr. NOME COGNOME che depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con provvedimento del 16 ottobre 2024 respingeva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di COGNOME COGNOME COGNOME e accoglieva l’istanza subordinata di detenzione domiciliare.
La misura gradata non veniva ritenuta adeguata in ragione della assenza di stabile attività lavorativa, dei numerosi precedenti risalenti nel tempo, delle denunce recenti e del fatto che avesse già beneficiato della misura alternativa dell’affidamento in prova in passato e, ciononostante, fosse ricaduto nel reato.
Per contro, il Tribunale riteneva adeguata – in quanto piø contenitiva – la misura della detenzione domiciliare.
Avverso detto provvedimento il condannato tramite il difensore di fiducia proponeva ricorso che articolava su tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 47 L. 354/75, in ragione del fatto che condizione ostativa per l’ammissione alla misura non può essere – come invece affermato nell’impugnato provvedimento – l’assenza di attività lavorativa, ben potendo la stessa essere sostituita con un servizio di volontariato e di pubblica utilità; inoltre si tratta di un soggetto di 71 anni percettore di pensione, rispetto al quale, anche da un punto di vista soggettivo non Ł esigibile lo svolgimento di attività lavorativa.
2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, in quanto, pur avendo la difesa prodotto quale doc. 5 una lettera di assunzione a tempo indeterminato, il Tribunale non ne ha fatto minimo cenno, pur avendo richiesto informazioni circa ildatore di lavoro, mai giunte.
Inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione la memoria difensiva in data 10 ottobre 2024 con i relativi allegati, dai quali era evincibile che il ricorrente aveva rinvenuto
– Relatore –
Sent. n. sez. 1592/2025
CC – 07/05/2025
R.G.N. 9368/2025
anche un’attività quale volontario.
2.3 Con il terzo motivo lamenta ulteriore vizio di motivazione circa gli indici di attuale inaffidabilità del condannato che Ł soggetto di 71 anni che deve scontare una pena detentiva di anni due di reclusione per fatti commessi nel 2013; non viene per contro valutato che l’affidamento in prova precedentemente concesso risale a 30 anni fa e che egli al momento non ha pendenze penali; infine il Tribunale non si sarebbe misurato con quanto osservato dal Tribunale di Ivrea che nella sentenza di condanna del 10/1/2020 ha valutato come scarsa la capacità delinquenziale dell’imputato.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso Ł fondato.
L’art. 47 comma 2 bis ord. pen. come modificato dalla L. 112/2024, consente al condannato, al fine di avere accesso alla misura alternativa di cui all’art. 47 ord. pen., di essere ammesso – in sostituzione rispetto alla attività lavorativa – ad un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, anche senza remunerazione.
Anche prima dell’intervento legislativo la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato la non ostatività, ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, della impossibilità di svolgere attività lavorativa.
Infatti, si era affermato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale, l’impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di età o di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi idonei a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento sociale. (Sez. 1, n. 14003 del 28/11/2023, dep. 2024, R., Rv. 286257 – 01).
Già sotto questo profilo il provvedimento impugnato mostra i suoi limiti, perchØ fonda erroneamente le ragioni del rigetto della concessione dell’affidamento in prova anche sulla assenza di una stabile attività lavorativa, oltretutto dando atto che l’istante Ł pensionato e percettore di pensione, pur non essendo piø tale situazione condicio sine qua non per l’accesso alla misura.
2.2. Il secondo motivo di ricorso Ł parimenti fondato.
Il provvedimento impugnato non fa alcun cenno alla documentazione depositata dal ricorrente in uno con l’istanza avente ad oggetto una lettera di assunzione a tempo indeterminato nonchØ il reperimento di una attività di volontariato : entrambi i documenti avrebbero dovuto essere vagliati, stante l’indubbia influenza che le situazioni in essi rappresentateavrebbero potutoavere sulle ragioni della decisione; l’omissione di ogni riferimento agli stessi, anche solo per affermarne l’inconferenza, costituisce un vulnus motivazionale che necessita di essere emendato.
2.3 Il terzo motivo di ricorso Ł fondato.
Premesso che ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non Ł sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, tali da consentire di formulare un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, Ł necessario richiamare il principio espresso da questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive
cui Ł finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sØ soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui Ł intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nØ può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. ). (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, COGNOME, Rv. 287151 – 01)
In ragione del principio sopra espresso, emerge che il Tribunale di sorveglianza non ha dato il necessario rilievo ad una serie di elementi fattuali che avrebbero potuto meglio orientare circa la valutazione della proficuità dell’affidamento in prova.
Fattori certamente da valutare, cui l’impugnato provvedimento non ha fatto alcun cenno, sono l’età avanzata del condannato, da un lato, la notevole risalenza nel tempo del fatto, l’assenza di pendenze penali e la circostanza che nella sentenza in esecuzione sia stata sottolineata la scarsa capacità delinquenziale manifestata dall’imputato.
Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente all’affidamento in prova ai servizi sociali e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Torino.
Così Ł deciso, 07/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME