Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24505 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CODIGORO il 16/01/1948
avverso l’ordinanza del 26/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza Bologna ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex 47 Ord. pen., formulata nel!’ interesse di NOME COGNOME.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, co unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione, l’inosservanza e l’erro applicazione dell’art. 47 Ord. pen.
In particolare, la difesa ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza di Bologn ha adottato il provvedimento di rigetto sul rilievo della mancanza di u progettualità esterna, ovvero di una attività lavorativa o una attività di volont da parte del ricorrente, idonea a sorreggere il beneficio richiesto, ritenend concedere la detenzione domiciliare.
Si tratterebbe di una motivazione apparente e illogica in quanto il ricorrent nato nel 1948 e percepisce una pensione di vecchiaia con la conseguenza che non sarebbe dato comprendere quale attività lavorativa alla sua età costui potreb svolgere, avuto riguardo anche alle precarie condizioni di salute, di cui indicazione nel provvedimento impugnato.
Nel ricorso si evidenzia inoltre che il condannato ha espresso la propr disponibilità a svolgere attività di volontariato o di utilità sociale, alla luce di disposto dall’art. 47 Ord. pen., come modificato dal d.l. n. 92 del 2024, co risulterebbe dalla relazione del UEPE al quale il Tribunale avrebbe dovuto rimettere la predisposizione di un progetto.
Infine, il ricorrente ha dedotto che il Tribunale di Sorveglianza, a prescinde dalla insussistenza di un progetto lavorativo e di volontariato, avrebbe dovu motivare in ordine ai motivi per cui l’affidamento in prova non avrebbe potut soddisfare le esigenze special preventive, alla luce degli elementi sopra evidenzi e della risalenza nel tempo dei precedenti.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazion NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.1. In primo luogo è opportuno ribadire che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, non è sufficiente l’assenza di elemen
negativi, quali il mancato superamento dei limiti massimi fissati per legge, de limiti della pena da scontare e che non ci si trovi in presenza di reati ostativi, occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, in particolare co riferimento alla misura all’affidamento in prova.
Infatti, l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del pass delinquenziale e di risocializzazione – che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi – oltre che dalla concr praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere l persone condannate a tali misure presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verific concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente COGNOME, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente COGNOME).
Sotto tale profilo, lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualo mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi d parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999, COGNOME Rv. 214424; in senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276185; in particolare, in tale pronuncia, si è osservato che è illegitti l’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ch pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall’UEPE; nella fattispecie la Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto per vizio motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse da imputarsi alla ricorrente o all’impossibilità di reperire un’attività lavorativa volontariato).
2. Ciò posto, nel caso in esame, il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati.
Il Tribunale di Sorveglianza ha fondato il giudizio di diniego del benefici dell’affidamento in prova al servizio sociale sulla sola assenza di progettu esterna, legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur dando atto sussistenza di circostanze che non consentono al ricorrente di reperire facilmen una occupazione lavorativa, in ragione dell’età e delle condizioni di salute.
Così argomentando, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di affidamento in prova al servizio social l’impossibilità per il condannato di svolgere attività lavorativa per ragioni di di salute non osta alla concessione della misura, in presenza di altri elementi id a fondare il giudizio prognostico favorevole al suo reinserimento social (Sez. 1, Sentenza n. 14003 del 28/11/2023 dep. 05/04/2024) Rv. 286257).
Inoltre, nel provvedimento impugnato è omesso qualsiasi riferimento all’intervento dell’UEPE che, stante la dichiarata disponibilità del COGNOME avrebbe dovuto interessarsi di strutturare un programma di volontariato, con ci non facendo corretta applicazione del disposto del comma 2-bis dell’art. 47 ord pen, (introdotto dall’art. 10-bis, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conver con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112) secondo cui «il condannato, qualora non sia in grado di offrire valide occasioni dì reinserimento esterno tram attività di lavoro, autonomo o dipendente, può essere ammesso, in sostituzione a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, s remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del dec del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 80 del 5 aprile 2001, in quanto compatibili, nell’ambito di piani di att predisposti entro il 31 gennaio di ogni anno, di concerto tra gli enti interessa direzioni penitenziarie e gli uffici per l’esecuzione penale esterna e comunicat presidente del tribunale di sorveglianza territorialmente competente».
Pertanto, da quanto evidenziato, consegue l’assoluta carenza del percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale di Sorveglianza a rigettare la richies di affidamento in prova sulla base di una ritenuta assenza di progettualità ester legata ad attività lavorativa o di volontariato, pur emergendo dal provvediment impugnato che il ricorrente è persona di età avanzata, che versa in condizioni salute non ottimali e che ha riconosciuto il disvalore delle condotte antigiurid da lui commesse.
Tali considerazioni, impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, che dovrà nuovamente
deliberare sulla richiesta della misura alternativa dopo aver colmato le lacun evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
Sorveglianza di Bologna.
Così deciso, il 28 marzo 2025.