Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27553 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi dedotti da NOME COGNOME, per quanto formalmente denunzino rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione, si risolvono nella sollecitazione di apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati laddove pongono questioni giuridiche o deducono vizi motivazionali.
Il Tribunale di sorveglianza ha giustificato, con apparato argomentativo esaustivo e rispettoso dei presupposti normativi, la scelta della misura alternativa più contenitiva della detenzione domiciliare e della preferenza accordata a quest’ultima rispetto all’affidamento in prova con l’inidoneità della misura a contribuire concretamente alla rieducazione per la mancanza o inadeguatezza delle attività proposte. In particolare, nota correttamente il Tribunale, l’assenza non solo di attività lavorative ma anche di lavori socialmente utili o di attività d volontariato o formative equipollenti e, quindi, della possibilità in radice d formulare una prognosi positiva in ordine all’esito della prova.
Trattasi di valutazione ineccepibile sul piano giuridico, posto che secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte se è vero che lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma stabile non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, è altrettanto vero che essa rappresenta, insieme con l’attività di volontariato, uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, salvo soltanto il caso in cui l’interessato non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (ex plurimis Sez. 1, n. 1023 de 30/10/2018 , dep. 2019, Rv. 274869; Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009 Rv. 244735 – 01).
Il ricorrente nulla di concreto ha opposto a siffatte argomentazioni, limitandosi, nella sostanza a sollecitare una diversa lettura delle fonti di prova da sovrapporre a quella non illogica del Tribunale ed un nuovo apprezzamento fondato sulle medesime circostanze già valutate nel giudizio prognostico meno pregnanti rispetto a quelle di segno contrario.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente