Affidamento in prova: senza lavoro si può? La Cassazione chiarisce
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, ma quali sono i requisiti per ottenerlo? In particolare, l’assenza di un’attività lavorativa, magari a causa di problemi di salute, preclude automaticamente l’accesso a questo beneficio? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata sul tema, offrendo chiarimenti fondamentali sulla valutazione che il giudice deve compiere.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato riguardava un condannato che aveva presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo, pur riconoscendo le precarie condizioni di salute dell’uomo, aveva respinto la sua richiesta di affidamento in prova. Al suo posto, i giudici avevano concesso la misura della detenzione domiciliare. La difesa del condannato sosteneva che la decisione fosse errata, poiché la giurisprudenza consolidata non considera il lavoro come una condizione essenziale per la concessione della misura alternativa.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici supremi hanno sottolineato che i motivi del ricorso, sebbene formalmente presentati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha colto l’occasione per ribadire i principi che governano la concessione dell’affidamento in prova.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra l’assenza di lavoro come ostacolo e la necessità di un progetto rieducativo. La Cassazione ha confermato, in linea con precedenti pronunce, che l’attività lavorativa è solo uno degli elementi utili a formulare un giudizio prognostico favorevole sul reinserimento sociale del condannato. Non può, quindi, rappresentare una “condizione ostativa” all’accesso alla misura se il soggetto non può lavorare per ragioni di età o, come nel caso di specie, di salute.
Tuttavia, questo non significa che la misura debba essere concessa automaticamente. Il Tribunale di Sorveglianza, nella sua decisione, aveva correttamente bilanciato diversi fattori: le peculiari condizioni di salute del condannato, la sua passata pericolosità sociale e, soprattutto, la “mancata prospettazione di qualunque attività rieducativa utile a sperimentare la prova”. In altre parole, il richiedente non aveva proposto un piano alternativo al lavoro che dimostrasse un impegno concreto nel suo percorso di reinserimento.
La scelta di concedere la detenzione domiciliare è stata quindi ritenuta logica e ispirata a un principio di “progressività trattamentale”. Si tratta di una soluzione cautelativa che permette al condannato di scontare la pena in un regime meno afflittivo del carcere, ma che non equivale ancora a quella piena fiducia che l’affidamento in prova presuppone. La valutazione del giudice di merito è stata considerata incensurabile perché basata su un apprezzamento logico e completo degli elementi a disposizione.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: per ottenere l’affidamento in prova, non basta dimostrare di non poter lavorare. È indispensabile presentare al giudice un progetto di reinserimento sociale solido e credibile, che può includere attività di volontariato, percorsi di studio, terapie o altre iniziative che dimostrino un reale impegno a cambiare vita. La mancanza di un’attività lavorativa non è un muro invalicabile, ma l’assenza di un progetto rieducativo sì. Il condannato deve essere parte attiva nel proporre un percorso che consenta al giudice di formulare quella prognosi favorevole necessaria per la concessione del beneficio.
È obbligatorio avere un lavoro per ottenere l’affidamento in prova?
No, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, lo svolgimento di un’attività lavorativa non è una condizione indispensabile per ottenere la misura, specialmente se il condannato non può lavorare per motivi di età o di salute.
Perché il ricorso del condannato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, pur essendo presentato come una violazione di legge, in realtà chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, cosa non permessa in sede di legittimità. Inoltre, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati.
Cosa si intende per ‘mancata prospettazione di un’attività rieducativa’?
Significa che il condannato non ha presentato al giudice un programma concreto e alternativo al lavoro (es. volontariato, studio, percorsi terapeutici) che potesse dimostrare il suo impegno in un percorso di reinserimento sociale e che consentisse di sperimentare la ‘prova’ in cui consiste la misura alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15721 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso, l’ordinanza impugnata e la memoria tempestivamente depositata.
Rilevato che i motivi dedotti da NOME COGNOME, esaminabili congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, non superano il vaglio di inammissibilità perché, pur formalmente strutturati come violazione di legge, nella sostanza sollecitano nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito e sono comunque manifestamente infondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione dell’affidamento in prova, lo svolgimento di un’attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute (ex plurimis Sez. 1, n 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274869 – 01).
Nella specie, il provvedimento impugnato, segnalando le peculiari condizioni di salute del condannato, la sua pregressa pericolosità sociale e soprattutto la mancata prospettazione di qualunque attività rieducativa utile a sperimentare la prova in cui si sostanza la misura alternativa richiesta, è pervenuto, in un’ottica di progressività trattamentale ad una soluzione logicamente ispirata a cautela, quale la concessione della detenzione domiciliare, con una valutazione che attenendo a un apprezzamento rimesso al Giudice di merito, si sottrae allo scrutinio del Giudice di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il 9 ricorFente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in Roma 28 aprile 2024 Il Consigliere estensore
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Il Presidente