Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40577 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40577 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Palermo
Udita la relazione del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso alle parti;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 19 marzo 2024 con la quale era stato accertato il parziale esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale
per il periodo dal 14 febbraio al 23 marzo 2023, avviando il detenuto alla detenzione domiciliare per la pena non espiata pari a tre mesi di reclusione, a causa dell’inadempimento agli obblighi imposti con l’ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale in data 31 gennaio 2023 di affidamento in prova al servizio sociale per la durata di sei mesi e otto giorni, con particolare riferimento alla prescrizione di adoperarsi in favore delle persone offese per l’attività risarcitoria.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il mancato adempimento agli obblighi risarcitori non può costituire ostacolo all’esito positivo dell’affidamento in prova.
Nel caso di specie, poi, COGNOME non aveva disponibilità economiche e solo da pochi giorni, durante l’affidamento, aveva iniziato a svolgere un’attività lavorativa.
In ogni caso, il Tribunale non ha chiarito le ragioni che lo hanno spinto a riconoscere l’esito positivo per un mese e otto giorni, nonostante le relazioni degli enti che certificano la regolare condotta e l’adempimento alle altre prescrizioni.
2.2. Il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione con riguardo alla istanza subordinata di autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante la concessa detenzione domiciliare: il Tribunale, infatti, non si è espresso sulla istanza subordinata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale e, a maggior ragione, il giudizio negativo finale circa l’esito dell’esperimento, possono trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell’art. 47, comma 7, dell’ordinamento penitenziario, di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della
vittima del reato, potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatt costituito dall’accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione, mediante il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa» (Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti, Rv. 224900 – 01).
Del resto, si è puntualizzato che «non costituisce valida giustificazione della violazione dell’obbligo di risarcire il danno causato alla vittima il fatto che il servi sociale non abbia specificamente richiamato il condannato affidatogli in prova all’adempimento di tale obbligo, sicché il tribunale di sorveglianza, per valutare positivamente l’esito della prova, deve accertare quali altri comportamenti di solidarietà morale e civile, anche non economicamente apprezzabili, il condannato abbia posto in essere per alleviare le sofferenze della vittima» (Sez. 1, n. 39759 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232683 – 01).
2.1. Sotto altro profilo, che attiene alla legittimità dell’ordinanza affidamento che imponga anche la prescrizione risarcitoria, la giurisprudenza è orientata per escludere qualunque automatico riflesso dell’inadempimento rispetto alla misura dell’affidamento, dovendosi concretamente verificare, sia le condizioni economiche del condannato, sia il comportamento assunto per farsi carico dei danni subiti dalle persone offese, sia il complessivo significato di tal comportamenti riguardo all’esito dell’affidamento.
La giurisprudenza ha, in proposito, affermato che «è illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza, nel concedere l’affidamento in prova al servizio sociale, prescriva al condannato l’obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurarlo alle concrete condizioni economiche del reo, subordinando a tale adempimento l’esito positivo della decisione da assumere al termine dell’esperimento della misura» (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018 – dep. 2019, COGNOME, Rv. 275171 – 01; in precedenza Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 258884 – 01, aveva affermato che «è illegittima l’ordinanza con la quale il tribunale di sorveglianza subordina l’affidamento in prova al servizio sociale del condannato all’adempimento dell’obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione»).
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2.2. Va, poi, specificamente AVV_NOTAIOiderata l’efficacia del percorso rieducativo e, nella determinazione della pena residua da espiare, non può farsi a meno di AVV_NOTAIOiderare la limitazione della libertà che il condannato ha comunque subìto.
Si è, infatti, affermato che «la valutazione circa l’efficacia del percorso rieducativo nell’ambito dell’affidamento in prova al servizio sociale non può essere condizionato, ove tra le prescrizioni vi sia quella di adoperarsi in favore della vittima del reato, dal fatto che l’interessato abbia giudizialmente resistito all’azion civile promossa dai danneggiati dal reato per la quantificazione dei danni subiti» (Sez. 1, n. 9676 del 23/02/2012, Puddu, Rv. 252922 – 01).
Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza ha chiarito che «in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione della pena residua da espiare, il Tribunale di sorveglianza deve procedere sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre, caso per caso, AVV_NOTAIOiderando il periodo di prova trascorso dal condannato nell’osservanza delle prescrizioni imposte e il concreto carico di queste, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca» (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015 dep. 2016, Perra, Rv. 265859 – 01).
Deve anche premettersi che l’ordinanza del 31 gennaio 2023, che ha concesso l’affidamento, non è stata impugnata, sicché le prescrizioni in essa contenute, tra le quali spicca quella di adoperarsi in favore della persona offesa dal reato parte civile costituita, costituiscono comunque un valido parametro di riferimento per la valutazione dell’esito dell’affidamento in prova.
3.1. In proposito, il ricorso non contesta che, al di là della questione degli obblighi risarcitori, il condannato non ha realizzato alcuna iniziativa in favore della persona offesa, come dettagliatamente evidenzia l’ordinanza impugnata, la quale sottolinea che COGNOME non si è neppure adoperato, durante l’affidamento, per spiegare le ragioni della mancata restituzione dei beni sottratti o per un risarcimento parziale, né per una attività riparatoria diversa da quella economica.
Sotto altro profilo, le dedotte condizioni di disagio economico sono smentite dal provvedimento impugnato che sottolinea l’esistenza di un’attività lavorativa produttrice di reddito, che risulta utilizzabile, almeno in parte, per fare fronte ag obblighi imposti.
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3.2. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «il giudizio negativo finale circa l’esito dell’esperimento dell’affidamento in prova può trovare giustificazione anche nella mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell’art. 47, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, anche mediante comportamenti di solidarietà morale e civile non economicamente apprezzabili, per alleviare le sofferenze della vittima potendo assumere rilievo, in tale specifica ipotesi, il fatto costituito dall’accerta possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare, senza insopportabile sacrificio, la suddetta prescrizione».
Alla stregua del richiamato principio risulta corretta la decisione del Tribunale di sorveglianza di giudicare solo parzialmente positivo il percorso di affidamento al servizio sociale, così da dichiarare estinta solo in parte la pena.
È, invece, priva di una congrua motivazione, alla luce di quanto sì è esposto in premessa sul punto, quella parte dell’ordinanza che individua in un mese e otto giorni il periodo di affidamento con esito positivo.
Essa non contiene alcuna indicazione e valutazione delle limitazioni della libertà subite nell’arco dei sei mesi e otto giorni e indica il periodo da espiare i modo “forfettario”, cioè sostanzialmente apodittico.
Sotto tale profilo, dunque, l’ordinanza va annullata con rinvio perché il Tribunale di sorveglianza proceda a nuovo giudizio, colmando il vuoto motivazionale relativo all’entità della pena estinta per esito positivo dell’affidamento.
4.1. Resta assorbito il secondo motivo poiché la determinazione della pena residua sarà occasione per esaminare la specifica richiesta di modificare le prescrizioni per agevolare l’attività lavorativa, ove documentata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’entità della pena da espiare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 25 settembre 2024.