Affidamento in Prova: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta una delle più importanti misure alternative alla detenzione, finalizzata al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma è soggetta alla valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare un diniego, ribadendo la differenza tra un’impugnazione nel merito e un ricorso per legittimità.
I Fatti del Caso
Una persona condannata si era vista negare dal Tribunale di Sorveglianza la possibilità di accedere all’affidamento in prova. La motivazione del diniego era specifica: un precedente tentativo con la stessa misura alternativa si era concluso con un fallimento. Ritenendo ingiusta tale decisione, la persona ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di ottenere un riesame della sua situazione.
I Limiti del Ricorso e la Discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione ha immediatamente dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o l’opportunità di una scelta. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Nel caso specifico dell’affidamento in prova, la legge attribuisce alla magistratura di sorveglianza un potere discrezionale. Questo significa che il giudice deve valutare, sulla base degli elementi a sua disposizione, se il percorso alternativo al carcere sia idoneo e se vi siano le condizioni per un esito positivo. L’appellante, nel suo ricorso, non contestava una violazione di legge, ma tentava di ottenere una nuova valutazione nel merito, criticando l’esercizio di tale discrezionalità. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, non è ammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha sottolineato che la decisione del Tribunale di Sorveglianza era tutt’altro che arbitraria. Al contrario, era “adeguatamente motivata” con un riferimento “appropriato ed assorbente” a un fatto concreto e decisivo: la “pregressa fallita sperimentazione della medesima misura alternativa”.
In altre parole, il giudice di sorveglianza ha legittimamente basato la sua valutazione negativa su un’esperienza passata che dimostrava l’inaffidabilità del soggetto rispetto a quel specifico percorso di reinserimento. La motivazione era quindi logica, coerente e fondata su elementi concreti, rendendo la scelta discrezionale incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale. Chi intende ricorrere in Cassazione contro un diniego di una misura alternativa deve concentrarsi su eventuali vizi di legge (es. violazione di una norma procedurale, motivazione totalmente assente o manifestamente illogica) e non sulla semplice speranza di ottenere un giudizio più favorevole nel merito.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza, se basata su una valutazione logica e ancorata a fatti concreti, come una precedente esperienza negativa, è difficilmente attaccabile. Pertanto, il ricorso deve evidenziare un errore giuridico, non un disaccordo con l’apprezzamento del giudice, per avere una qualche possibilità di essere accolto.
Perché il ricorso contro il diniego di affidamento in prova è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, e non un errore di diritto. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito di una decisione, ma solo la sua legittimità formale e sostanziale.
Quale elemento ha reso la decisione del Tribunale di Sorveglianza inattaccabile?
La decisione era solidamente motivata dal riferimento a un fatto specifico e rilevante: la precedente fallita sperimentazione della stessa misura di affidamento in prova da parte della ricorrente. Questo ha reso la valutazione del giudice logica e non arbitraria.
Cosa si può contestare in un ricorso in Cassazione in questa materia?
In sede di legittimità, si possono contestare solo vizi di legge, come una motivazione inesistente, palesemente illogica o contraddittoria, oppure l’errata applicazione di una norma giuridica. Non è possibile contestare l’opportunità della decisione presa dal giudice di sorveglianza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14061 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 20/03/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14061 Anno 2025
Presidente: COGNOME
SETTIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 4493/2025
Relatore –
CC – 20/03/2025
R.G.N. 1751/2025
ALESSANDRO CENTONZE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 07/05/1963
avverso l’ordinanza del 27/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
Dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
esaminato il ricorso;
Ritenuto che esso svolge, con riferimento alla mancata concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, ragioni non consentite in sede di legittimità, perché volte a censurare l’esercizio della discrezionalità che la legge, in materia, attribuisce alla magistratura di sorveglianza, dalla decisione impugnata adeguatamente motivato con appropriato ed assorbente riferimento alla pregressa fallita sperimentazione della medesima misura alternativa;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME