Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2010 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2010 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Composta da
– Presidente –
DOMENICO FIORDALISI NOME COGNOME CURAMI NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Ancona dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 17 luglio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza dello stesso Tribunale e ha dichiarato non estinta la pena detentiva residua di un anno, tre mesi e ventisei giorni di reclusione a suo carico, respingendo anche l’istanza di detenzione domiciliare generica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perchØ aveva ritenuto la compromissione di COGNOME con il mondo dello spaccio di stupefacenti in base all’informazione infondata dell’esistenza di una pluralità di clienti;
che, nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato in motivazione in modo non manifestamente illogico come causa della revoca l’essersi il condannato prodigato per effettuare una o due cessioni di stupefacenti quando invece avrebbe dovuto mostrare un’effettiva adesione al percorso rieducativo; e tale episodio Ł stato considerato sintomatico del fallimento del percorso, nell’ambito di una valutazione complessiva del suo comportamento, a prescindere dall’accertamento dell’esistenza di altri possibili clienti per ulteriori cessioni di stupefacente;
che, in particolare, il giudice di merito ha dato corretta applicazione al principio, secondo il quale «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio sull’esito della prova, il tribunale di sorveglianza può prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l’esecuzione della misura alternativa, ma prima che sia formulato il giudizio sul relativo esito, dovendo compiere una valutazione globale che tenga conto, da un lato, della condotta serbata dal condannato durante l’esecuzione della prova e, dall’altro, dell’effettiva
entità del fatto successivo e della distanza cronologica dalla scadenza dell’affidamento, operando un’autonoma delibazione in merito all’attribuibilità al condannato della violazione ed alla sua concreta incidenza sintomatica sul giudizio di recupero sociale» (Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018, Rv. 274482);
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME