Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7614 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7614 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2319/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza dell’8 ottobre 2025 revocava la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso a COGNOME a decorrere dal 15 settembre 2025.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato articolando due motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della detenzione domiciliare e violazione degli artt. 51 ter Ord. pen., 47 e 47 ter Ord. pen.
La disposta revoca della misura appare frutto di un inammissibile automatismo che accorda quale unica possibile conseguenza di una condotta negativa la revoca della misura alternativa, senza che sia stato valutato il lungo percorso positivo del detenuto.
Il Tribunale non ha valutato se la condotta posta in essere il 15 settembre 2025 fosse sintomatica della indisponibilità del condannato a proseguire il rapporto trattamentale.
Inoltre, non ha valutato la concedibilità della detenzione domiciliare, pur potendolo e dovendolo fare, in ossequio al disposto dell’art. 51 ter comma 1 Ord. pen.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 50 Ord. pen.
Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto anche valutare la sostituibilità della misura con la semilibertà surrogatoria.
In data 2 febbraio 2026 il difensore depositava memoria di cui non si deve tener conto, in quanto tardiva, ai sensi dell’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Nel caso disciplinato dall’art. 51 ter Ord. pen. il Tribunale di sorveglianza Ł chiamato a valutare la sussistenza di comportamenti dell’affidato al fine di verificare se la misura in corso di esecuzione, applicata rebus sic stantibus , mantenga ancora la sua idoneità a conseguire il recupero sociale e sia ancora adeguata a fronteggiare il pericolo di recidivanza. Il legislatore, al fine evidente di favorire il rapido adattamento del beneficio concesso alle mutate condizioni, ha attribuito al giudice procedente un ampio potere discrezionale di scelta, consentendogli di adottare provvedimenti che statuiscano non solo la prosecuzione o la revoca della misura ma anche la sua sostituzione con altre, piø restrittive.
Il Tribunale, nel caso in esame, ha fatto buon uso del suddetto potere, argomentando in maniera ineccepibile sul fatto che la gravità della trasgressione (aggressione ai danni del coniuge) non consentisse la prosecuzione dell’affidamento.
Inoltre, il ricorrente non ha documentato di aver avanzato, in subordine, l’istanza di sostituire la misura revocanda con quella della detenzione domiciliare, ovvero della semilibertà (istanza che non risulta nemmeno da un esame attento del fascicolo), fatto che rende inammissibile il motivo in base al principio di c.d. autosufficienza del ricorso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME