Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29244 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lettei-sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione all’espiazione della pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma, definitiva il 21/06/2023, di condanna per detenzione illecita di hashish aggravata dall’ingente quantità.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione De COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell’art. 47, commi 1, 2, 3 e 4 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), in relazione all’identificazione de presupposti necessari al fine della concessione della misura alternativa alla detenzione invocata, e motivazione inesistente relativamente al grave pregiudizio derivante dal protrarsi della detenzione.
Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza omette di motivare sulle ragioni per le quali l’osservazione inframuraria di sei mesi (essendo il suo assistito detenuto dal mese di giugno 2023) sarebbe insufficiente, essendo previsto per legge un tempo minimo di un mese, e il comportamento esente da critiche di COGNOME, successivo alla commissione del reato (anno 2018), non consentirebbe un giudizio prognostico favorevole sia in ordine alla rieducazione del condanNOME attraverso la misura alternativa alla detenzione invocata che alla prevenzione del pericolo di recidiva.
Rileva il ricorrente che detto Tribunale neppure motiva sul grave pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione, di cui all’art. 47, comma 4, Ord. pen., che aveva lo spinto alla richiesta in via provvisoria al Magistrato di sorveglianza di Frosinone.
Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma
i(
occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più AVV_NOTAIO principio per il quale l’opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell’esistenza dei presupposti relativi all’emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, COGNOME).
Orbene, l’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dal dar vita ad una motivazione meramente apparente.
Invero, dopo avere dato atto correttamente dell’inesistenza di condanne precedenti a quella in espiazione, dell’assenza di procedimenti pendenti, della regolare condotta inframuraria e della riscontrata idoneità del domicilio indicato, evidenzia che, comunque, COGNOME è persona ben inserita all’interno del contesto criminale del quartiere “casal bruciato”, vantando numerose amicizia con soggetti pregiudicati. E ritiene, in ragione della gravità del reato in esecuzione, dell’assenza di adeguata e approfondita osservazione inframuraria del detenuto nel breve periodo di detenzione decorso, specie con particolare riferimento al profilo di revisione critica rispetto alla condotta deviante, e del non vicino fin pena, allo stato non concedibile l’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto misura troppo ampia, oltre che prematura rispetto all’esigenza di sperimentare ulteriormente e gradualmente la condotta e di testarne l’affidabilità.
A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l’orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), il
ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, facendo leva su una diversa lettura delle circostanze di fatto prese in considerazione e svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell’impugNOME provvedimento. E ciò anche con riguardo alla mancata pronuncia sul pregiudizio derivante dalla protrazione della detenzione (pericolo di perdita del lavoro e, con esso, della fonte di sostentamento economico per il nucleo familiare, come è dato evincere dagli atti, anche se non specificato nel ricorso che sul punto è generico), ritenuto evidentemente recessivo rispetto al pericolo di recidiva e alla necessità di un’ulteriore osservazione e graduale verifica dell’affidabilità del condanNOME.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2024.