Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39873 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39873 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME nato a BHOLA( BANGLADESH) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/08/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG it,. TCL »Icouj COGNOME (A) COGNOME te-k Dtei COGNOME ic.cot4)-3 2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 18 agosto 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Peru ha disposto la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confro NOME, con decorrenza al 26 luglio 2022.
1.1 In motivazione si evidenzia che:
la misura alternativa era stata concessa con provvedimento del 8 luglio 202 b) si sono registrate due trasgressioni delle prescrizioni, tali da giusti revoca.
In particolare, il Tribunale evidenzia la gravità della violazione commessa in 26 luglio 2022, quando il NOME veniva controllato in regione (Lazio) divers quella (Toscana, in località Capoliveri) in cui era stato autorizzato a risie periodo estivo.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo difensore – NOME. Il ricorso è affidato a due motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento.
Si rappresenta che uno dei due difensori di fiducia (AVV_NOTAIO) non ha rice avviso per l’udienza camerale del 18 agosto 2022. Si ritiene dunque null decisione emessa.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione.
La violazione non poteva dirsi connotata da gravità ed il Tribunale ha omess apprezzarne l’effettiva incidenza sul mantenimento della misura alternativa.
Lo spostamento, pur non previamente autorizzato, era stato giustific dall’affidato con la necessità di acquistare la merce necessaria alla prosec della attività lavorativa. Si tratta di una circostanza immediata rappresentata che poteva essere agevolmente verificata.
2.3 E’ stata depositata memoria difensiva in data 27 aprile 2023 con c ribadiscono i contenuti del ricorso.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al preteso vizio del procedimento va disattesa la doglianza, in rag della mancata eccezione da parte del codifensore presente in udienza : la nu di ordine generale a regime intermedio, derivante dall’omesso avviso ad uno due difensori di fiducia, deve essere eccepita a4opera dell’altro difensore tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualor procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in ud preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione Sez. U n. 39060 del 16.7.2009, 244188).
Dal verbale di udienza, in atti, non risulta formulata alcuna eccezione da part codifensore, dal che la decadenza ai sensi dell’art.182 comma 2 cod.proc.pen.
3.2 Quanto al profilo della rilevanza della trasgressione, di cui al secondo mo va ricordato che ai sensi dell’art. art. 47 comma 11 ord.pen. l’affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
E’ la stessa conformazione normativa dell’istituto a richiedere, dunque, la cos verifica della effettività del percorso di risocializzazione, in rapporto al condotte illecite o violatrici delle prescrizioni – compiute dal soggetto amm possono comportare la revoca della misura, essenzialmente in rapporto al rivalutazione della prognosi favorevole originariamente formulata.
Va infatti ricordato che l’affidamento in prova al servizio sociale, così c detenzione domiciliare, implicano la formulazione di una prognosi favorevole tema di prevenzione dal pericolo di commissione di ulteriori reati e di esito po del percorso di risocializzazione (tra le molte Sez. I n. 1088 del 14.2.19 207214).
In rapporto a tale costruzione normativa è del tutto evidente che anche una sin condotta di trasgressione – ove ne sia apprezzata la gravità – possa far emer con valutazione in fatto spettante al giudice del merito, la sopravvenuta ca dei presupposti per la prosecuzione della prova.
Nel caso in esame la valutazione compiuta dal Tribunale di Sorveglianza no appare manifestamente illogica, in relazione alla obiettiva gravità della con (data l’assenza di autorizzazione preventiva all’allontanamento) e pertan sottrae ad ulteriori rivalutazioni nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 3 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente