Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6979 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, in linea generale, che l’affidamento in prova al servizio sociale, discipliNOME dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personalità del condanNOME condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;
che il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunque, sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condanNOME» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell’art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condanNOME, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413);
che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento in ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto;
che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
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che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istanz accesso alla più ampia tra le misure alternative alla detenzione in considerazion dell’assenza di sintomi di una positiva evoluzione della personalità del condanNOME desunta dalla scarsa presa di coscienza del disvalore delle gravi condotte accerta nel procedimento conclusosi con l’applicazione di severa pena detentiva, della cui esecuzione si discute, oltre che dalla pendenza per usura e reati di armi, commess nel 2016 ed aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., ed ha, quindi, rite la persistenza di una carica di pericolosità sociale che rende necessar l’esecuzione della pena in forma adeguatamente restrittiva;
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato all emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare i dati – il positi contesto familiare, l’inserimento lavorativo, la palesata disponibilità a svolg attività riparativa – che, a suo modo di vedere, attesterebbero la sussistenza del condizioni per l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, in tal mo evocando circostanze che, già debitamente allegate innanzi al Tribunale di sorveglianza, sono state ritenute minusvalenti rispetto a quelle, sopra indica che inducono a ritenere l’esistenza di una residua pericolosità sociale che n potrebbe essere contenuta ove egli fosse ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale;
che il provvedimento impugNOME resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale d sorveglianza in vista della delibazione dell’istanza del condanNOME che, nel fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivo deficit di linearità o coerenza razionale e tenendo conto anche di quanto emerso in ordine alle concrete possibilità di reinserimento sociale del condanNOME ed a compatibilità tra una misura, quale l’affidamento in prova al servizio sociale, c garantisce ampi spazi di libertà, e l’immanente pericolo di commissione di nuovi reati;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/11/2025.