Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36587 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 12/03/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina
Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 9 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l’istanza di affidamento in prova ex art. 94 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata dal condannato XXXXXXXXXXXXXXXXX
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della data di commissione, molto recente, del reato in espiazione, della pendenza di ulteriori procedimenti penali, del lontano fine pena, della necessità di consolidare il processo di revisione critica da parte del condannato.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l’ordinanza ha ritenuto esistere il rischio di recidiva esclusivamente in ragione di violazione delle norme sulla circolazione stradale e falsità materiali risalenti al 2003 e di procedimenti penali ancora sub iudice che non hanno connessione con la condanna in esecuzione; l’ordinanza, inoltre, non ha valutato la volontà del condannato di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo, non ha valutato le condizioni di salute del ricorrente e non ha disposto perizia per verificare la loro compatibilità con il regime di massimo rigore.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchŁ ha ritenuto esistere un rischio di recidiva esclusivamente in ragione di violazione di norme sulla circolazione stradale e falsità materiali risalenti al 2003, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ attacca una parte della motivazione del provvedimento impugnato che Ł contenuta nella descrizione
degli esiti dell’istruttoria svolta dal Tribunale – da cui Ł emersa l’esistenza di questi precedenti – ma che non Ł stata ripresa poi nella successiva valutazione, da parte dell’organo giudicante, degli esiti complessivi di tale istruttoria.
Il rigetto dell’istanza di misure alternative Ł stato, infatti, motivato, in realtà, sulla base della data recente dei reati in espiazione (che risalgono a gennaio 2024, si tratta di reati di cui all’art. 73 d.p.r.9 ottobre 1990, n. 309 ed all’art. 497 cod. pen.), della esistenza di procedimenti pendenti, e del lontano fine pena, tutti parametri di valutazione che hanno superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità (nel senso della non manifesta illogicità della valutazione dei procedimenti pendenti v. di recente Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, NOME, n.m.; il riferimento alla lontananza del fine pena Ł, invece, conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui Ł ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario, v. sul punto Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, NOME, Rv. 224029).
Il ricorso deduce che i procedimenti penali ancora sub iudice non hanno connessione con la condanna in esecuzione, ma l’argomento Ł infondato, in quanto non conferente con l’oggetto della valutazione del Tribunale, che, ai sensi della norma generale dell’art. 47 ord. pen., deve accertare che non esista un pericolo di recidiva (‘assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (‘contribuisca alla rieducazione del reo’), valutazione che può avvolgere anche comportamenti non connessi con quelli in espiazione.
Il ricorso deduce che l’ordinanza non ha valutato la volontà del condannato di intraprendere un percorso terapeutico riabilitativo, ma l’argomento Ł infondato, perchŁ tale volontà Ł soltanto uno dei presupposti per la concessione dell’affidamento speciale, che non esclude, però, che debbano essere considerati dal Tribunale anche i due presupposti ulteriori sopra citati, ed, in particolare, quello sul pericolo di recidiva su cui il provvedimento impugnato ha motivato il rigetto.
Il ricorso deduce che l’ordinanza non ha valutato le condizioni di salute del ricorrente e non ha disposto perizia sulle condizioni nel condannato per verificare la sua compatibilità con il regime di massimo rigore, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, in quanto non conferente con il tipo di valutazione chiesta al Tribunale di sorveglianza, cui era stata avanzata una istanza di misure alternative, e non di differimento pena.
Il ricorso Ł, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME