Affidamento in prova: i limiti per la concessione della misura
L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa volta alla rieducazione del condannato, ma la sua applicazione non è un automatismo. La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce come la valutazione della personalità del reo debba essere globale, non limitandosi al solo comportamento tenuto dopo il reato.
I fatti e il ricorso del condannato
Il caso riguarda un uomo che ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che gli negava l’accesso alla misura alternativa. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente il comportamento del reo successivamente alla commissione dei delitti, lamentando un vizio di motivazione. Il ricorrente cercava di dimostrare un percorso di ravvedimento che, a suo dire, avrebbe dovuto prevalere sui precedenti penali.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la linea del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno rilevato che le doglianze proposte erano mere ripetizioni di questioni di fatto già ampiamente analizzate e respinte nei gradi precedenti. La Cassazione non può infatti sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi fattuali, se questi sono stati argomentati in modo logico e coerente.
Analisi del profilo sociale e lavorativo
Un punto centrale della decisione riguarda l’analisi della relazione dell’Uepe. Dagli atti è emersa una situazione di profonda instabilità: l’assenza di validi riferimenti familiari, la presenza di disturbi depressivi e d’ansia, e uno svolgimento di attività lavorative solo saltuarie (come giardiniere o venditore ambulante). Questi fattori, uniti a una lunga serie di precedenti per reati contro il patrimonio come rapine e furti, hanno impedito la formulazione di una prognosi favorevole.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza risiedono nell’impossibilità di garantire che la misura dell’affidamento in prova possa effettivamente favorire il reinserimento sociale in un contesto così precario. La Corte ha sottolineato che la presenza di numerosi precedenti penali specifici denota una spiccata pericolosità sociale. Inoltre, la mancanza di una rete di supporto familiare e di un’occupazione stabile rende il rischio di recidiva troppo elevato per consentire l’espiazione della pena fuori dal circuito carcerario. La valutazione del comportamento post-delittuoso non può quindi oscurare un quadro clinico e sociale complessivamente negativo.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che per ottenere l’affidamento in prova non basta la semplice assenza di nuove violazioni, ma occorre dimostrare un reale e strutturato mutamento delle condizioni di vita. Il ricorso è stato dunque rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di presentare istanze supportate da elementi concreti di stabilità sociale e lavorativa.
Quali sono i requisiti principali per l’affidamento in prova?
Oltre ai limiti di pena previsti dalla legge, è necessaria una valutazione positiva della personalità del condannato, che deve mostrare stabilità lavorativa, familiare e un basso rischio di recidiva.
Perché i precedenti penali ostacolano le misure alternative?
I precedenti, specialmente se specifici e numerosi, indicano una tendenza a delinquere che rende difficile per il giudice ipotizzare un reinserimento sociale sicuro e di successo.
Cosa comporta l’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta il rigetto definitivo dell’istanza, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e spesso l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50963 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50963 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensor duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimen della misura alternativa di cui all’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per no Tribunale di sorveglianza correttamente valutato il comportamento del reo successivamente alla commissione dei reati – costituiscono mere doglianze in punto di fatto.
Rilevato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già adeguatamente vagli e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catani provvedimento impugnato. Invero, in esso si fa leva sui numerosi precedenti penali del reo soprattutto per reati contro il patrimonio (rapine tentate e consumate, furto ed altro), e relazione dell’Uepe da cui si evince la mancanza di validi riferimenti familiari, il d depressivo e di ansia reattiva da cui COGNOME è affetto e lo svolgimento da parte del medes di lavoro solo saltuario come giardiniere o collaboratore di venditore ambulante, tali da giustificare una prognosi favorevole sull’efficacia dell’affidamento ai fini rieducativi e fa reinserimento sociale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi d esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.