Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11252 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11252 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOMEXXil XXXXXXXXXX;
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Salerno;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato la misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concessa ai sensi dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, a NOME con decorrenza dall’11 febbraio 2025, disponendo la prosecuzione della espiazione della pena nelle forme della detenzione inframuraria.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione NOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura a far data dall’ 11 febbraio 2025 e non già dalla data di sospensione della misura alternativa, nonchØ per il mancato riconoscimento dell’assenza di gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni impartite.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha valorizzato il motivo del licenziamento, ovvero il comportamento scorretto nei confronti di un collega e la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti in corso di misura alternativa, senza che di tale comportamento gravemente
scorretto venisse indicata alcuna informazione e omettendo di considerare che la ricaduta nell’assunzione di uso di stupefacenti non costituisce un fatto penalmente rilevante e che i rapporti tesi con il padre sono sfociati in discussioni verbali e non in condotte illecite.
Rileva al riguardo la difesa che il ricorrente, essendosi spontaneamente attivato per intraprendere un percorso di recupero, ha dimostrato ha dimostrato un senso di responsabilità.
Il difensore evidenzia poi il contrasto di valutazione tra la decisione del Magistrato di sorveglianza, che ha sospeso la misura, e la decisione impugnata, che non solo ha disposto la revoca della misura, ma ne ha disposto la decorrenza dall’11 febbraio 2025.
Il ricorrente ritiene, pertanto, che la motivazione resa dal Tribunale circa la data di decorrenza non Ł sorretta da una adeguata valutazione della situazione complessiva.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Giova premettere che ai sensi del comma 11 dell’art. 47 Ord. pen. la misura alternativa dell’affidamento in prova Ł revocata qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.
Questa Corte ha affermato che la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al giudice valutare, alla stregua di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’esecuzione della misura, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova e fornire adeguata motivazione spiegando le ragioni per le quali le violazioni commesse siano da considerarsi indici di un decisivo allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256367 – 01). SicchØ, anche quando si verifichi un fatto che determina la necessità di addivenire alla sospensione dell’esecuzione della misura alternativa, la conseguenza di tale fatto in funzione della revoca della misura stessa non Ł automatica, ma deve essere pur sempre correlata alla valutazione della condotta attribuita all’affidato, sia in riferimento all’intrinseca portata del fatto cha ha ingenerato la sospensione, sia e piø in generale alla complessiva verifica della sua incompatibilità con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 36503 del 06/06/2018, COGNOME, Rv. 273614 – 01; Sez. 1, n. 3338 del 24/11/2023, dep. 2024, Baro, Rv. 285713 – 01).
Ai fini della natura del giudizio fondante un provvedimento di revoca, la Corte ha altresì evidenziato la differenza che intercorre con il giudizio da espletarsi circa l’esito
dell’espletamento della misura, evidenziando che «la valutazione dell’esito negativo dell’affidamento in prova al servizio sociale si differenzia da quella che, nel corso della prova, può portare alla revoca della misura alternativa, in quanto, mentre ai fini della revoca il tribunale Ł chiamato a valutare la gravità di specifici episodi per verificare se essi siano incompatibili con la prosecuzione della prova, quando invece si tratti di stabilirne l’esito occorre procedere a una valutazione globale dell’intero periodo, per verificare se sia avvenuto il recupero sociale del condannato» (Sez. 1, n. 32567 del 08/07/2025, COGNOME, Rv. 288761 – 01).
Tanto premesso, nel caso in esame, i Giudici della sorveglianza hanno rilevato una pluralità di comportamenti quali la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti, il licenziamento per causa imputabile al ricorrente, accanto a circostanze sopravvenute quali l’indisponibilità del padre del ricorrente ad accoglierlo in casa, che hanno determinato il venir meno delle condizioni per la prosecuzione della misura.
Con motivazione esente da vizi logici e coerente in rapporto alla finalità della misura, nell’ordinanza si Ł attribuito decisivo rilievo, quale indice di non proseguibilità dell’affidamento in prova, alla condizione di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, condizione legittimante la revoca dell’affidamento, stante la ritenuta necessità, in ragione di tale dipendenza, di fare ricorso ad altri istituti atti a favorire il recupero del ricorrente.
Le ragioni fondanti il provvedimento di revoca risultano pertanto conformi al disposto di legge, la quale non richiede che il comportamento legittimante la revoca debba consistere in condotte necessariamente di rilievo penale, essendo sufficiente il compimento di fatti significativi di un decisivo allontanamento del condannato dalle finalità proprie di rieducazione, sicchØ qualsiasi connotazione negativa della persona, e una persistente irregolarità comportamentale si pongono in insanabile contrasto con dette finalità (Sez. 1, n. 20478 del 12/02/2013, NOME, Rv. 256078 – 01).
In punto di determinazione della decorrenza della revoca, va, poi, rilevato che Ł consolidato l’orientamento secondo il quale, a tal fine va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, Sentenza n. 36470 del 2021).
Nella fattispecie la decorrenza non Ł stata disposta ex tunc, ma ex nunc, ossia non dal momento della concessione dell’affidamento, ma da quello del licenziamento che ha rappresentato l’emersione delle condotte inadeguate alla prosecuzione della prova, sicchØnon colgono nel segno le deduzioni difensive, atteso che l’ordinanza ha tenuto conto dell’andamento positivo della misura sino alla data del licenziamento, con motivazione esente da vizi logici e conformemente al disposto dell’art. 47 Ord. pen.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 19/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.