Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41467 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41467 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha revocato l’affidamento in prova al servizio sociale applicato a RAGIONE_SOCIALE con decorrenza dal 1°/9/2022 e ha rigettato la richiesta di applicare la detenzione domiciliare;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della detenzione domiciliare;
Rilevato che il giudice della sorveglianza, con il riferimento allo svolgimento dei fatti e, da ultimo, all’infrazione commessa dal condanNOME nel corso dell’applicazione della misura, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto inapplicabile il regime graduato della detenzione domiciliare
Rilevato che gli argomenti contenuti nella memoria con la quale il Tribunale non si sarebbe confrontato e oggi ribaditi non appaiono decisivi in quanto il giudice della sorveglianza ha comunque motivato in ordine alla gravità della condotta commessa nel corso dell’esecuzione dell’affidamento in prova;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023