Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48858 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48858 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 2 febbraio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova ex art. 47, ord. p concessa a COGNOME NOME con decorrenza dal 25 luglio 2022.
Le ragioni di tale provvedimento sono costituite dalla circostanza che successivamente all’applicazione della misura, concessa con ordinanza in data
10.5.2022, era pervenuta al Tribunale una nota dei Carabinieri che dava conto del furto perpetrato nella notte del 25 luglio 2022 ai danni di una piscina privata, effrazione della porta di vetro di ingresso al bar e con l’appropriazione della som di denaro di 818,00 euro presente nel distributore di bevande. Le indagini avevano consentito di rinvenire sul vetro danneggiato della porta del bar le impronte digi riconducibili al COGNOME COGNOMEoltre che ad altri soggetti pregiudicati). La nota ril inoltre che le violazioni erano state commesse in orario notturno quando al COGNOME era prescritto il rientro nell’abitazione, e in un luogo lontano oltre 40 km da domicilio.
Sulla base di tali elementi, nonché della circostanza che il COGNOME non e stato in grado di giustificare la presenza delle sue impronte sul luogo del reat Tribunale ha revocato la misura ritenendo il soggetto non affidabile quanto all spontanea osservanza delle prescrizioni imposte e, soprattutto, quanto al prevenzione dalla ricaduta nella violazione di legge. Ha disposto, pertanto, revoca della misura a far data dal fatto, in quanto rivelatore del fallimento misura alternativa.
Avverso tale ordinanza il COGNOME, a mezzo dei difensori di fiducia, h proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’a 133 cod. pen. con riguardo alla decorrenza della revoca della misura e difetto motivazione con riferlinento alla non computibilità del periodo di affidamento i prova svolto ai fini dell’espiazione della pena. La difesa, rilevato che la r dell’affidamento in prova era intervenuta dopo che erano decorsi oltre 5 mesi dal asserita commissione del furto di cui il COGNOME era accusato, sostiene il cara meramente apodittico della disposta revoca, avendo il Tribunale omesso del tutto di considerare la rilevanza dell’arco temporale dal 25 luglio 2022 all’il gen 2023 in cui il COGNOME ha puntualmente osservato le prescrizioni imposte, trovand anche un lavoro. Per contro, la revoca della misura sarebbe basata unicamente sulla base della non dimostrata commissione del delitto di furto, per il qual indagini sono ancora in corso.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla indicazione della pena in concreto da espiare. Il Tribunale avreb infatti erroneamente indicato la pena complessiva in esecuzione in anni 1 e mes 8, laddove invece sarebbe chiaro già dal testo del provvedimento che essa è par a anni 1, mesi 1 e giorni 14 di reclusione.
Il Procuratore generale, con conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la revoca della misur alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non conseg automaticamente al mero riscontro di violazioni della legge penale o dell prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, in quanto spetta al gi valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 1337 del 18/02/2019, Rv. 275239 – 01). A tal fine possono essere valutati anche fat costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizio relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinen rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamen incompatibile con l’adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 338 del 30/04/2019, Rv. 276498 – 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Rv. 250824 01; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Rv. 256695 – 01).
Nel caso ora in esame, il Tribunale di sorveglianza si è attenuto ai princip diritto sopra richiamati, perché, al fine di addivenire alla revoca del bene dell’affidamento in prova, ha operato una valutazione di merito – insindacabile questa sede di legittimità perché sorretta da motivazione priva di vizi logici valenza delle risultanze dell’indagine a carico del ricorrente, rimanendo comunqu impregiudicata ogni questione riguardante il diverso profilo della responsabili penale, da verificare nella sede propria nel rispetto delle norme processuali.
In particolare, la decisione del Tribunale di sorveglianza è giustificata specifici argomenti congruamente espressi, che non sono costituiti dalla solo not dei Carabinieri che comunicava l’avvenuto furto presso una piscina privata e l’esi delle indagini fino a quel momento compiute, ma altresì dalla ponderata valutazione delle dichiarazioni rese dal COGNOME all’udienza avanti al Tribun medesimo, allorché richiesto, egli ha affermato di non ricordarsi di essere m stato nella piscina ove era avvenuto il furto. Alla luce di tali affermaz l’ordinanza impugnata ha puntualmente rilevato che in tal modo veniva in sostanza smentita la prospettazione difensiva con cui si profilava la possibilità che l’impr ivi rinvenuta fosse stata lasciata prima dell’inizio della esecuzione della misu ha dunque, ritenuto che il COGNOME non fosse in grado di giustificare le ragion cui le sue impronte erano state trovate sul luogo del furto.
Il Tribunale, inoltre, ha specificamente motivato in ordine alla irrilevanza fatto che il ricorrente aveva successivamente cominciato a svolgere attivi lavorativa, ritenendo in modo logico e coerente che la violazione della misur attestasse l’incapacità del ricorrente di osservare spontaneamente le prescrizi imposte e, soprattutto, dimostrasse il fallimento della misura stessa in ordine prevenzione alla ricaduta nel reato.
In modo del tutto congruente, tali ragioni sono state poste dal Tribunale fondamento anche della determinazione degli effetti temporali della revoca, disponendo che essa decorresse dalla data del furto, in quanto espressione de fallimento della misura alternativa.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui si censura.
È evidente, infatti, che l’erronea indicazione della pena da espiare costitui mero errore materiale, il quale peraltro non incide in alcun modo sulla decisio assunta dal Tribunale, né determina alcuna conseguenza sulla posizione del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.