Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13478 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 29/08/1973
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza emessa il 13 novembre 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Genova.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Genova valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che il condannato non aveva indicato il luogo dove intendeva scontare la misura alternativa invocata, non consentendo l’attivazione dei controlli preliminari e indispensabili per verificare l’adeguatezza del programma trattamentale posto a fondamento del beneficio penitenziario richiesto.
Ritenuto che tali elementi negativi imponevano di ritenere l’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da NOME inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, COGNOME, Rv. 248376 – 01; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, COGNOME, Rv. 217706 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2025.