Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1233 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 09/05/1968
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
v
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 13/12/2022, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato le istanze di concessione di misure alternative alla detenzione, dell’affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà, avanzate nell’interesse di NOME COGNOME
A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale osservava come l’istante, libero in sospensione in relazione alla residua pena di anni uno, mesi otto e giorni venticinque di reclusione per quindici episodi di detenzione e cessione illecita di stupefacenti commessi nel biennio 2012-2013 e ricettazione, fosse gravato da plurimi e gravi precedenti penali per reati commessi per quasi un trentennio (dal 1991 al 2018); rilevava anche come il COGNOME fosse attualmente sottoposto a quattro procedimenti penali pendenti e che le informazioni di polizia erano negative; che la ricaduta nel reato era avvenuta sia a seguito della commissione delle condotte criminose da espiare, sia dopo la fruizione di benefici penitenziari (quali affidamento in priva al servizio sociale e semilibertà); concludeva nel senso che il condannato non aveva dato segno alcuno di resipiscenza e di positiva evoluzione della propria personalità verso schemi di legalità, anche in considerazione dell’assenza di qualsivoglia attività lavorativa, socialmente utile o riparatoria in favore della collettività, necessaria a supportare un serio ed efficace percorso in esternato.
Ricorre per cassazione COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME denunziando, quale unico motivo, violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione agli artt. 47 e 13 ord. pen. per aver il Giudice assunto la decisione reiettiva senza acquisire la relazione UEPE.
Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, dott. NOME COGNOME ha chiesto che il riscorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Appare utile rilevare che / attraverso la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio socialgl’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa.
I criteri ed i mezzi di conoscenza utilizzabili da parte del Tribunale di Sorveglianza per pervenire a tale positiva previsione sono indicati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel reato commesso, ineludibile punto di partenza, nei precedenti penali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di P.S., ma anche, ed in pari grado di rilievo prognostico, qualora disponibili, nega condotta carceraria e risultati dell’indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione / posto che in queste ultime risultanze istruttorie si compendia una delle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievo costituzionale non può in questa sede rimanere nell’ombra.
GLYPH Di questi parametri il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha fatto un uso corretto: è stato valutato tanto il pregresso comportamento del ricorrente (in termini di condotta di vita e di peculiarità del reato commesso) quanto il contegno tenuto in epoca successiva alla commissione del reato (procedimenti pendenti a suo carico); ed ancora, è stato sottolineato che le informazioni di polizia presentavano un carattere di forte negatività tposto che attestavano plurime violazioni delle prescrizioni degli arresti domiciliari, numerosi arresti in flagranza, reiterate denunce per evasione e, da ultimo, che i numerosi e recenti controlli di polizia testimoniavano che l’istante frequentasse pregiudicati.
Il Giudice ha anche comparato la possibilità astratta di una misura alternativa – quale quella richiesta in via principale – che offre un ampio margine di libertà in ambiente esterno al carcere con il tenore della vita condotta dal ricorrente, ponendo in risalto che la stessa si connotava per non avere mai mostrato un’attivazione positiva da parte del medesimo, tale da fornire prova almeno di un concreto avvio del processo di recupero.
Del resto, poiché non esiste una sorta di presunzione generale di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma al contrario devono sussistere elementi positivi sulla base dei quali il Giudice possa ragionevolmente “ritenere” che l’affidamento si riveli proficuo, appare evidente che – in relazione agli obbiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell’istituto – la reiezione dell’istanza di affidamento può considerarsi validamente motivata anche sulla sola base delle informazioni fornite dagli organi di polizia o dai servizi sociali, quando esse, lungi dal dimostrare elementi certi del genere anzidetto, pongano in luce, al contrario, la negativa personalità dell’istante (cfr Cass. pen., sez. I, 27.07.1992 n. 2762).
In particolare, circa il rilievo riguardante la mancata acquisizione della relazione del servizio sociale, si deve rammentare che, in linea generale, il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale è da ritenersi adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico che, per natura, non può che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purché plausibile,
atta a far ritenere la scarsa probabilità di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalità dell’istituto (rieducazione del reo e prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati). Non occorre, pertanto, che il Tribunale prenda necessariamente in esame anche la situazione socio-familiare del richiedente, non trattandosi dell’applicazione di un beneficio da elargirsi quasi pìetatis causa, ma di una valutazione circa la sussistenza o meno di valide prospettive di realizzazione delle anzidette finalità, essenzialmente funzionali al vantaggio non del singolo ma della società e rispetto alle quali, pertanto, la sottrazione del soggetto al regime di detenzione rappresenta solo un mezzo e non uno scopo (Cass. sez. 1, n. 4137 del 19/10/1992, Gullino, rv. 192368; sez. 1, n. 2061 del 11/05/1992, COGNOME, Rv. 190531; sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, rv. 190628, sez. 1. n. 1704 del 14/4/1994, Gallo, rv. 197463).
Va poi osservato che, sebbene il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto sulle istanze del ricorrente senza avere previamente acquisito la relazione degli operatori del servizio sociale, ciò nonostante, tale incompletezza dell’istruttoria non ha privato il procedimento di dati conoscitivi imprescindibili, né ha pregiudicato la possibilità di formare in modo completo il convincimento espresso per il rilievo dirimente, immediatamente percepibile, degli elementi negativi emersi dagli atti.
Come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, il pur condivisibile orientamento secondo il quale «grava sul tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale l’onere di chiedere e acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante rinvio dell’udienza, non potendo la sua mancanza agli atti ricadere negativamente sull’interessato» (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, Rv. 246519, conforme la più recente Sez. 1, n. 26301 del 11/04/2019, Koci, n.m.)., deve essere contestualizzato ed ha trovato, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, talune precisazioni; ad esempio è stato affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condannato condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e 11 corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per l’accertata pericolosità del condannato, da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266209-01; sez. 1, n. 48678 del 29/09/2015, Rv. 265428 – 01, Correnti).).
Nel caso di specie il corredo di risultanze documentali acquisite è stato ritenuto, con discorso approfondito, logico e privo di aporie logiche già di tale evidenza dimostrativa – nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per le modalità
esecutive a fronte di accertata pericolosità del condannato – da non richiede ulteriori approfondimenti e da non poter essere smentito da un mero colloquio con gli operatori sociali.
Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decision impugnata resistono alla censura formulata dal ricorrente.
GLYPH Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente va condannato a pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual Così deciso il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente