Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3304 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, in linea generale, che l’affidamento in prova al servizio soc discipliNOME dall’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura altern alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibil prevista dalla legge, allorché, sulla base dell’osservazione della personali condanNOME condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà ritenga che essa, anche attraverso l’adozione di opportune prescrizioni, po contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato;
che il giudizio in merito alla ammissione all’affidamento si fonda, dunqu sull’osservazione dell’evoluzione della personalità registratasi successivament fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è i consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l’indirizzo ermeneu secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precede penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche l condotta successivamente serbata dal condanNOME» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condizi l’affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizio impartite al condanNOME, contribuisca alla sua rieducazione ed assicur prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati;
che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizz diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (S n. 43687 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, COGNOME, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, NOME, Rv. 202413);
che, se il presupposto dell’emenda non è riscontrato, o non lo è nella mis reputata adeguata, il condanNOME, se lo consentono il limite di pena diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall’a ter legge 26 luglio 1975, n. 354 – ed il titolo di reato, può essere comunq ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/200 Castiglione, Rv. 243745);
che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misur carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfidu
ordinamentale sull’efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispet pene di contenuta durata;
che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l’apprezzamento ordine all’idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione recidiva, delle misure alternative – alla cui base vi è la comune necessità di prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un uni accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) – e l’eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto;
che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimit sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del cas sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l’istan ammissione alla più ampia misura dell’affidamento in prova al servizio sociale s rilievo che COGNOME – condanNOME alla pena detentiva di sei anni d reclusione per reato in materia di narcotraffico – non ha ancora maturat doverosa consapevolezza della gravità della condotta, rispetto alla qu mantiene un atteggiamento improntato alla minimizzazione, e che la brevità del periodo di detenzione già sofferto non ha consentito la predisposizione di idoneo programma trattamentale;
che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato emergenze procedimentali, il ricorrente si limita ad evidenziare circostanze indicate dal Tribunale di sorveglianza ed attinenti alla positiva evoluzione sua personalità, comprovata dal trasferimento in area lontana da quella in sono maturati i fatti che gli sono valsi la condanna in esecuzione e d dedizione a regolare attività lavorativa, che, a suo modo di vede attesterebbero la sussistenza delle condizioni per l’ammissione alla mis alternativa richiesta;
ritenuto che il ricorrente si pone, a ben vedere, in un’ottica di confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamen sotteso alla decisione impugnata, incentrato sull’omesso avvio di un effetti credibile processo di emenda e, di conseguenza, sull’attuale inidone dell’affidamento in prova al servizio sociale a prevenire il rischio, a concreto, di recidiva, ferma restando la possibilità di valutare, nel prosie risultati del trattamento;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, i mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della cau
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/10/2023.