Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48685 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48685 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio d legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha fondato il rigetto dell’ istanza di affidamento in pro (e la contemporanea ammissione del condannato alla detenzione domiciliare), in ragione della inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericol recidiva, desunto dai precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di NOME COGNOME (tra cui quella per evasione rispetto alla quale è già intervenuta condanna in primo grado), della precedente fruizione di una misura alternativa alla quale era seguita l commissione di ulteriori reati e, soprattutto, della necessità di accertare la serietà processo di revisione critica che il predetto sembra avere iniziato;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Lecce che – anche sulla base delle informazioni fornite dall’autorità di polizia – ha accertato l’insussistenza condizioni per la misura alternativa di cui all’art.47 Ord. pen.;
Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alternativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma’ ritenuta congrLa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.