Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10701 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10701 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANICATTI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 8.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e ha concesso la misura alternativa – richiesta in via subordinata – della detenzione domiciliare con l’autorizzazione a svolgere attività lavorativa;
Premesso che il ricorso lamenta che il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l’istanza principale di affidamento in prova, non abbia valutato una serie di elementi favorevoli ad COGNOME, desumibili sia dalla relazione dell’Uepe, sia dalle informazioni di polizia;
Rilevato che, in realtà, tali elementi sono stati presi espressamente in considerazione, ma sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi e ostativi alla concessione della misura di maggiore favore dell’affidamento in prova con una motivazione non manifestamente illogica, che rimanda alla circostanza che il fatto per cui COGNOME è in espiazione pena sia stato commesso dopo numerosi gravi precedenti della stessa indole e nonostante il positivo esito di una misura alternativa pregressa, che evidentemente non ha favorito il reinserimento sociale del condannato;
Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso sollecita, in definitiva, non più che una diversa valutazione degli elementi posti a base della decisione impugnata, la quale però non ha affatto obliterato il percorso trattamentale seguito finora dal condannato e ha ritenuto di consentirne la prosecuzione con una misura extracarceraria meno permissiva;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025