Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42288 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ed-
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDIERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio d legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha fondato il rigetto dell’ istanza di affidamento in pro (e la contemporanea ammissione alla detenzione domiciliare), sulla inidoneità della più ampia fra le misure alternative a fronteggiare il pericolo di recidiva, desunto d precedenti penali, dalle pendenze risultanti a carico di NOME COGNOME COGNOMEtra cui quella pe procedimento c.d. ‘RAGIONE_SOCIALE‘), dall’assenza ch una attività lavorativa e, soprattutt dall’inadeguato processo di revisione critica da parte del condannato che ha indotto il gruppo di osservazione a proporre la concessione della detenzione domiciliare;
Ritenuto che, rispetto a tale coerente ragionamento, il ricorrente non si confronta in modo specifico, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favorevoli invero presi in esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che – anche sulla base delle informazioni fornite dall’autorità di polizia – ha accertato l’insussistenza d condizioni per la misura alternativa di cui all’art.47 Ord. pen.;
Considerato, quindi, che il ricorrente propone una lettura alta -nativa del medesimo materiale processuale che, come noto, è operazione non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.