Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7390 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7390 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 27.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato un’istanza di ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile un’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare;
Rilevato che il ricorso, relativo al solo rigetto dell’affidamento in prova, lamenta che il Tribunale abbia deciso l’istanza senza la disponibilità del programma di trattamento e che, pertanto, la mancanza di approfondimenti sulla personalità del detenuto non abbia consentito di apprezzare i molteplici elementi positivi ravvisabili nel caso di specie;
Considerato, a tal proposito, che il Tribunale ha dato esplicitamente atto nel proprio provvedimento che il programma di trattamento non era stato elaborato a causa del breve periodo trascorso dall’ingresso in carcere del condannato e che comunque i giudici non hanno affatto trascurato gli elementi positivi, giudicandoli tuttavia recessivi rispetto alla necessità di proseguire l’osservazione della personalità appena iniziata e di verificare la necessità di un eventuale percorso di cura per la dipendenza da stupefacente (si dà atto, peraltro, anche di un recentissimo rinvenimento di sostanza in suo possesso in cella);
Considerato che, in tal modo, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, COGNOME, Rv- 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso si limiti, in definitiva, a sollecitare una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicchØ deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al
– Relatore –
Ord. n. sez. 17482/2025
CC – 04/12/2025
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME