Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1590 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 27/05/1987
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha concesso a NOME COGNOME la misura alternativa della semilibertà e ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione a residuo di pena in esecuzione, di anni tre mesi cinque e giorni dieci di reclusione, per reati di cui agli artt. 589-bis, comma secondo e ultimo, cod. pen., 589-ter cod. pen., 189 comma 6 C.d.S., 110, 369 cod. pen.
Ritenuto che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione) risulta non consentito in sede di legittimità perché versato in fatto, nonché manifestamente infondato, in quanto deduce presunto vizio di motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 2 dell’ordinanza).
Considerato, invero, che la motivazione sul diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale trova lineare e sufficiente motivazione nella parte del provvedimento impugnato che opera riferimento, non manifestamente illogico e immune da censure di ogni tipo, alla mancata produzione, fino all’udienza di trattazione, di offerta risarcitoria specifica e/o aspecifica, rimarcando però, anche l’assenza di adesione sostanziale al proposto programma di volontariato presso l’associazione familiari vittime della strada, per difficoltà che il Tribunale indic come ascrivibili allo stesso condannato.
Reputato, peraltro, che le giustificazioni addotte dai giudici di sorveglianza, sono sufficienti e aderenti all’indirizzo interpretativo di questa Corte di legittimità secondo il quale è illegittima l’ordinanza di rigetto del richiesta di affidamento in prova che, pur in presenza di plurirni elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al reinserimento sociale esclusivamente sulla impossibilità di reperire attività lavorativa o di volontariato, solo ove non risulti chiarito se la mancanza del programma sia o meno da imputarsi al ricorrente (Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018, dep. 2019, Rv. 276185 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023