Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50934 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50934 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOTTA SANTANASTASIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento in intestazione;
. COGNOME Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto motivo, dedicato al rigetto dell’istanza di affidamento in prova, non è specifico r motivazione del provvedimento impugnato, atteso che ritiene non sia necessaria una com revisione critica da parte del condannato, deduzione che, però, non è conferente con i logico della ordinanza impugnata, che ha rilevato l’assenza di elementi dimostrativi de condotta successiva alla condanna, mentre il riferimento contenuto nell’ordinanza im alla gravità del reato per cui è condanna è coerente con la giurisprudenza di legittimit 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174) come que risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/201 Rv. 271226), ed il secondo motivo contiene solo affermazioni in diritto, di carattere sui presupposti che giustificano il giudizio di pericolosità per cui in luogo del diffe può essere disposta, come nel caso in esame, la detenzione domiciliare;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indi dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.