Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6668 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6668 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro respingeva l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da NOME COGNOME in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 gennaio 2027.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un’unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, su cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro formulava un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro valutava correttamente il compendio processuale, evidenziando che risultava negativa «l’osservazione della personalità del reo, non essendo, allo stato, consentito ricavare elementi univocamente deponenti verso una prognosi di reinserimento , ponendosi a fondamento di tale giudizio sfavorevole le pendenze annoverate dal richiedente, atte a dimostrarne la mancata e persistente propensione verso la commissione di reati gravi e di grande allarme sociale».
Ritenuto che tali elementi negativi imponevano di ritenere l’affidamento in prova al servizio sociale richiesto da NOME COGNOME, quantomeno allo stato, inidoneo ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, non ravvisandosi, nel caso di specie, un adeguato percorso di rivisitazione del proprio vissuto criminale da parte del condannato.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026.