Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41519 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41519 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
,
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare avanzata da COGNOME NOME in relazione alla pena da espiare sino al 10 maggio 2024;
Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione si fonderebbe su elementi datati, senza tenere conto dell’attività lavorativa svolta dal condannato;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla personalità del condannato, desunta dal comportamento pregresso e dai reati commessi, ha dato conto delle ragioni per le quali sulle quali ha fondato le proprie conclusioni e ciò pure considerato il regolare comportamento tenuto successivamente e la regolare condotta in carcere, ritenuti allo stato insufficienti;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023