Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38317 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA LA FOSSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME COGNOME‘ordinan a irri nignata.
Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo di im superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto so sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pon giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. ugna ?ione non ecití: no, nella gono questioni
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irro espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità d la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risoci condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di acc non potendosi gata a pena in I sog getto, per luta2lone della ansatile, ai fini lizza ione del resa ne anche ,rtan non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi pwitivi. Non può NUMERO_DOCUMENTO, , invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, d ìi risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, NOME, Rv. 277 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278174). !sso ;:ritico sia 24; Sez. 1, n.
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esaminare le informazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è ten considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisio e le relazioni ion , in alcun ito spltanto a stile di vita le al e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo il crit3rio d gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. ;700] 6); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, r sponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzio e cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta docJmentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/1998 Foti, Rv. 212794).
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill istrat principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla c nce sione dei
benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenut ) il o: ndannato non meritevole della concessione dell’affidamento in prova al servizio soc iale bensì della misura più contenitiva della detenzione domiciliare per la con di quella più ampia ad impedire la commissione di nuovi fatti illeci agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmente appr elementi fondanti la prognosi negativa, oltre alla gravità del reat condanna in esecuzione, peraltro commesso in epoca non risalente avvio di un serio e consolidato processo di revisione critica del p sia l’indisponibilità di attività lavorativa o di volontariato. ,reta inidoneità i, oli re che ad azzar do come ogs; etto della sia i mancato ssatc deviante
Lungi dall’ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori p dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non rr illogiche. ositk i, allegati eno pregnanti anifis sta mente
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spes in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav delle ammende. lità ci al ricorso, pror. essuali e, ine d alla causa re d alla Cassa
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p gamonto delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore del a Ci ssa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.