Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38292 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanz impugnata.
Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo di imp superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sol sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pon giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche. gna !ione non ecita no, nella orlo questioni
1.1. E’ pacifico in tema di affidamento in prova che, pur prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irro espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità de on potendosi ata a pena in so g getto, per la concessione delle misure alternative è, tuttavia, necessaria la v lutaz ione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indisp della valutazione sia dell’adeguatezza del beneficio alla risoci condannato sia della idoneità a fronteggiare il pericolo di recidiva, dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di acc l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elemen può richladegsi, invece, pretendersi la prova che il soggetto abbia completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente c dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto proc stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174). nsa: ile, ai fini lizza . ione del resa ne anche dare non solo po!itivi. Non compiuto una e, d ]i risultati sso :ritico sia 24; Sez. 1, n.
Il Tribunale di sorveglianza, nell’esaminare le informazioni e le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, non i, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tento spltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stilEi di v dell’interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione a i e istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo il crii: ario d gradualità nella concessione di benefici penitenziari che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/3/2017, Arzu, Rv. 270016); detto criterio, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, r sponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689/99 del 18/11/99E , Foti, Rv. 212794).
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ill strat principi. Nell’ambito dei poteri di valutazione discrezionale in ordine alla c nce sione dei
benefici di cui al capo VI della legge 26.7.1975 n. 354, ha ritenuto non meritevole della concessione dell’affidamento in prova al serv la cc ndannata zio s; )ciale per la concreta inidoneità della misura ad impedire la commissione di nuovi f: tti illeciti, oltre che ad agevolare il suo reinserimento sociale, ragionevolmen come elementi fondanti la prognosi negativa la mancata prese e apprezzando tazione in più occasioni alle convocazioni dell’U.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.E., l’indisponibilità di attivià lal,orativ numerosi e recenti precedenti di polizia e penali per più reati.
Lungi dall’ignorarli, il Tribunale ha preso in esame i fattori ppsithd, allegat dalla difesa e riproposti in questa sede e li ha ritenuti recessivi e Meno pregnanti rispetto a quelli, di segno contrario, con argomentazioni non manifestamente illogiche.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi 0-, . ucon conseguente condanna delfricorrente al pagamento delle spes e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazi di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav delle ammende. ità d ?l ricorso, processuali e, ne d flla causa re d flla Cassa
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pàgamimto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.