Affidamento in prova: la Cassazione conferma il diniego per mancanza di affidabilità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti per accedere all’affidamento in prova al servizio sociale e sui limiti del ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione di un condannato, confermando la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato il beneficio a causa di una valutazione prognostica negativa basata su elementi concreti e univoci. Questo caso sottolinea come la concessione di misure alternative non sia un automatismo, ma il risultato di una rigorosa valutazione della personalità e del percorso del singolo individuo.
I Fatti del Caso
Un uomo, condannato in via definitiva, presentava istanza per ottenere la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava la richiesta. La decisione del tribunale di merito si basava su una serie di indicatori negativi: i precedenti penali dell’interessato, le informazioni sfavorevoli fornite dalle forze dell’ordine (che evidenziavano precedenti di polizia fino al 2022), l’assenza di un’occupazione lavorativa o di altre attività con finalità risocializzanti e, infine, una scarsa collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), il quale aveva comunicato di non essere riuscito a svolgere gli accertamenti richiesti.
Contro questa ordinanza, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo una riconsiderazione dei presupposti per la concessione del beneficio.
La Valutazione della Cassazione sull’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non individuava specifici vizi di legittimità del provvedimento impugnato, ma mirava a provocare una nuova valutazione nel merito dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse agito correttamente, basando la sua decisione su un’analisi completa e coerente degli elementi a disposizione.
Il giudizio prognostico sfavorevole, secondo la Corte, era adeguatamente motivato e fondato su prove concrete che dimostravano l’inidoneità del soggetto a beneficiare della misura alternativa. L’affidamento in prova, infatti, presuppone una “completa affidabilità” del condannato, che nel caso di specie non era stata dimostrata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si articolano su due piani. Il primo è di natura processuale: il ricorso è stato giudicato generico, in quanto non contestava errori di diritto o vizi logici della motivazione, ma si limitava a sollecitare un riesame dei fatti. Questo tipo di doglianza non è ammesso davanti alla Corte di Cassazione, che ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge, non di ricostruire i fatti.
Il secondo piano riguarda il merito della decisione del Tribunale di Sorveglianza, che la Cassazione ha ritenuto immune da censure. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato una pluralità di elementi negativi:
* Precedenti penali e di polizia: Indicativi di una persistente tendenza a delinquere.
* Assenza di attività risocializzante: La mancanza di un lavoro o di un impegno stabile è stata vista come un fattore che non favorisce il reinserimento sociale.
* Scarsa collaborazione: L’impossibilità per l’UEPE di compiere gli atti richiesti a causa della condotta dell’interessato è stata interpretata come un chiaro segnale di non adesione al percorso rieducativo.
La combinazione di questi “univoci indicatori soggettivi” ha legittimato la conclusione del Tribunale di Sorveglianza circa l’inidoneità della misura a raggiungere le finalità di prevenzione speciale.
Conclusioni
La decisione riafferma principi consolidati in materia di esecuzione penale. In primo luogo, l’accesso all’affidamento in prova non è un diritto, ma un beneficio concesso a seguito di un’attenta valutazione discrezionale del giudice, basata su un giudizio prognostico circa la futura condotta del reo. In secondo luogo, il ricorso in Cassazione deve essere specifico e mirato a denunciare vizi di legittimità, non potendo trasformarsi in un terzo grado di giudizio di merito. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., funge da deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso per l’affidamento in prova è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava specifici errori di diritto o vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata, ma si limitava a richiedere una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Quali fattori ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare il beneficio?
Il Tribunale ha negato l’affidamento in prova basandosi su una serie di elementi negativi: i precedenti penali e di polizia del richiedente, l’assenza di un’attività lavorativa o risocializzante e la sua scarsa collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE).
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario dell’affidamento in prova al servizio sociale, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite.
Il giudice di merito, infatti, ha valutato correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla personalità di COGNOME.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non appariva concedibile, considerando i precedenti penali dell’interessato, le informazioni non positive fornite di Carabinieri (i quali avevano rilevato la presenza di precedenti di Polizia per fatti posti in essere sino al 2022) e l’assenza di un’attività lavorativa o altra attività a carattere risocializzante.
Questi elementi di giudizio, secondo il Tribunale di sorveglianza, assumevano un rilevo sintomatico ancora maggiore alla luce della scarsa collaborazione dell’interessato, posto che l’UEPE, con nota dell’8 maggio 2024, aveva comunicato di non essere riuscito a compiere alcun atto richiesto all’ufficio.
Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato correttamente l’inidoneità della misura alternativa alla detenzione richiesta ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, anche considerando che tale misura avrebbe presupposto una completa affidabilità dell’interessato, indimostrata nel caso in esame.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024