Affidamento in Prova: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’affidamento in prova al servizio sociale rappresenta uno strumento cruciale nel nostro ordinamento per favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica ed è subordinata a una valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12114/2024) ci offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione avverso il diniego di tale misura, chiarendo la differenza tra un vizio di motivazione e un mero dissenso sulla valutazione di merito.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava istanza per essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta. La decisione del Tribunale si basava su due elementi principali:
1. La presenza di procedimenti penali pendenti a carico del richiedente per reati commessi in epoca successiva a quelli oggetto della condanna in esecuzione.
2. L’impossibilità di formulare una prognosi positiva sull’efficacia del percorso di reinserimento, anche a causa del breve periodo di detenzione fino ad allora sofferto, ritenuto insufficiente per una valutazione approfondita.
Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la mancata applicazione della misura richiesta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo gli Ermellini, il ricorso non mirava a denunciare un reale vizio di legittimità (come un errore di diritto o una motivazione illogica), ma sollecitava una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito. Tale operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e la Valutazione sull’Affidamento in Prova
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di merito, di competenza del Tribunale di Sorveglianza, e il giudizio di legittimità, proprio della Corte di Cassazione. Il Tribunale di Sorveglianza ha il compito di valutare se il condannato offra garanzie per un percorso di reinserimento positivo, formulando una prognosi sulla sua futura condotta.
Nel caso specifico, il Tribunale ha adempiuto a questo compito in modo adeguato, evidenziando ragioni concrete e logiche a sostegno del proprio diniego. La pendenza di nuovi procedimenti penali è un fattore oggettivo che, ragionevolmente, incide in modo negativo sulla prognosi di rieducazione e sulla valutazione del pericolo di recidiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale motivazione fosse né mancante, né manifestamente illogica.
Il ricorrente, invece di evidenziare un errore di diritto, ha semplicemente contestato la conclusione a cui è giunto il Tribunale, proponendo una propria, diversa interpretazione dei fatti. Questo, però, esula dai poteri della Corte Suprema, la quale non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultima sia stata espressa nel rispetto della legge e dei canoni della logica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Per ottenere l’annullamento di un provvedimento che nega l’affidamento in prova, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare che il giudice di sorveglianza ha commesso un errore di diritto o ha redatto una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. La presenza di elementi negativi, come nuovi reati commessi dal condannato, se correttamente valorizzati dal giudice di merito, costituisce un ostacolo quasi insormontabile per l’accoglimento del ricorso in sede di legittimità.
Perché è stata negata in primo luogo la richiesta di affidamento in prova?
La richiesta è stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza perché il richiedente aveva procedimenti penali pendenti per reati commessi dopo quelli per cui stava scontando la pena, e perché il breve periodo di detenzione non permetteva di formulare una prognosi favorevole sul suo reinserimento sociale.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non contestava un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma cercava di ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Questo tipo di riesame nel merito non è consentito nel giudizio di legittimità della Cassazione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questa materia?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12114 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMA CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da COGNOME NOME in relazione alla pena in espiazione;
Rilevato che con il ricorso e si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, facendo specifico riferimento ai procedimenti pendenti per reati commessi successivamente a quelli oggetto dell’attuale titolo esecutivo e alla impossibilità di formulare (dato il breve periodo di detenzione subito) una prognosi positiva di efficacia trattamentale, ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali ha ritenuto che la misura dell’affidamento in prova non sia allo stato idonea;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7/3/2024