Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50567 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50567 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Considerato che con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha concesso a NOME COGNOME la detenzione domiciliare e rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, in relazione alla pena in esecuzione di cui alla sentenza definitiva del 10 novembre 2020 del Tribunale in sede.
Rilevato che avverso l’ordinanza ricorre l’imputato, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, deducendo con motivo unico, vizio (inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione) inammissibile in quanto devolve censura manifestamente infondata, posto che si deduce asserito difetto di motivazione circa la mancanza dei presupposti di cui all’art. 47 Ord. pen., non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. seconda pagina) il quale, anzi, spiega con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta, la non ammissibilità della richiesta di affidamento in prova.
Ritenuto che segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente