Affidamento in Prova: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta una fondamentale misura alternativa alla detenzione, mirata al reinserimento del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica ed è subordinata a una valutazione discrezionale del giudice. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo quali motivazioni rendono un ricorso contro il diniego di tale beneficio destinato all’inammissibilità.
Il Caso in Esame: La Richiesta di Misure Alternative al Carcere
Il caso analizzato trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare presentate da un condannato. Il Tribunale aveva formulato un giudizio prognostico negativo, ritenendo impossibile prevedere una futura condotta di vita conforme alla legge da parte del richiedente. Contro questa decisione, il condannato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
I Motivi del Ricorso: Critiche alla Valutazione del Giudice di Sorveglianza
La difesa ha contestato le fondamenta del giudizio prognostico negativo, sostenendo che fosse infondato. In particolare, ha sottolineato come la mancata assunzione di responsabilità per il reato commesso non dovesse essere considerata un elemento rilevante ai fini della decisione sulla concessione della misura alternativa. L’obiettivo del ricorso era, in sostanza, ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, sperando in una valutazione differente da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Cassazione sull’Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione è netta e si basa su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare i fatti o sostituire il proprio apprezzamento a quello dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della decisione impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le censure presentate dal ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione delle prove e degli elementi fattuali che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità. Secondo la Corte, il Tribunale di Sorveglianza aveva argomentato la sua decisione in modo corretto e logico, rendendo la sua valutazione insindacabile in quella sede.
Le Motivazioni della Corte: Prognosi Negativa e Mancata Assunzione di Responsabilità
Entrando nel dettaglio, la Suprema Corte ha evidenziato come il Tribunale di Sorveglianza avesse correttamente fondato il suo giudizio prognostico negativo su elementi concreti e pertinenti. In primo luogo, la pendenza di altri procedimenti penali a carico del condannato per fatti successivi a quello per cui stava scontando la pena. Questo elemento è stato ritenuto cruciale per dubitare della sua futura affidabilità.
In secondo luogo, è stata valorizzata la gravità dei fatti per cui era intervenuta la condanna, commessi in un contesto di tipo associativo. Infine, la Corte ha confermato la correttezza del riferimento alla “mancata assunzione di responsabilità” da parte del condannato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, questo atteggiamento è stato considerato un elemento rilevante nell’ambito della valutazione complessiva della personalità del soggetto e della sua effettiva volontà di intraprendere un percorso di reinserimento sociale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: per ottenere benefici come l’affidamento in prova, non basta contestare genericamente la valutazione del giudice di sorveglianza. Il ricorso in Cassazione deve evidenziare vizi di legittimità, come una motivazione palesemente illogica o una violazione di legge, e non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti. Un giudizio prognostico negativo, se supportato da elementi concreti come la pendenza di nuovi procedimenti penali e un’analisi coerente della personalità del condannato (inclusa la mancata ammissione delle proprie colpe), è difficilmente attaccabile in sede di legittimità. La decisione impone quindi al condannato di dimostrare un reale cambiamento, che non può prescindere da una presa di coscienza critica del proprio passato criminale.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti che hanno portato un Tribunale di Sorveglianza a negare l’affidamento in prova?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che le censure relative alla valutazione dei fatti, come il giudizio prognostico sul comportamento futuro del condannato, costituiscono “mere doglianze in punto di fatto” e non sono ammesse in sede di legittimità, dove si valutano solo le violazioni di legge.
La pendenza di altri procedimenti penali può impedire la concessione dell’affidamento in prova?
Sì. Secondo l’ordinanza, i Giudici di sorveglianza hanno correttamente sottolineato la pendenza di procedimenti penali a carico del condannato, relativi a fatti successivi al reato in esecuzione, come elemento fondamentale per formulare una prognosi negativa sulla sua futura condotta di vita e, di conseguenza, negare il beneficio.
Non ammettere la propria responsabilità per il reato commesso è un motivo valido per negare l’affidamento in prova?
Sì, può essere un elemento rilevante. L’ordinanza conferma che i giudici hanno correttamente fatto riferimento anche alla “mancata assunzione di responsabilità, da parte del condannato” come uno degli elementi, insieme alla gravità dei fatti e al contesto associativo, per giustificare il giudizio prognostico negativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48237 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48237 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore AVV_NOTAIO si duole del vizio di motivazione del provvedimento impugNOME, insistendo sulla infondatezza del formulato giudizio prognostico negativo, relativamente all’invocato beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali e sottolineando anche la irrilevanza della omessa assunzione di responsabilità, da parte del condanNOME, in ordine al fatto commesso, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto evidentemente costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto e logico argomentare, destiNOME a rimanere immune da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – dal Tribunale di sorveglianza di Roma, nel rigettare le istanze di affidamento in prova e di detenzione domiciliare. Invero, detto Tribunale ha rilevato l’impossibilità di formulare, per il richiedente, una prognosi positiva, quanto alla futura condotta di vita. Sul punto, i Giudici di sorveglianza hanno sottolineato la pendenza di procedimenti penali a carico del condanNOME, relativi a fatti successivi al reato per il quale deve essere espiata la pena. Hanno poi valorizzato la gravità dei fatti emersi, incastonati in un contesto di tipo associativo, collocabile in epoca non remota e, in tale ambito, hanno correttamente fatto riferimento anche alla mancata assunzione di responsabilità, da parte del condanNOME.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.