Affidamento in Prova: La Cassazione Conferma il Diniego per Gravità dei Fatti e Rischio di Recidiva
L’ordinanza n. 15732/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione per la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, una delle principali misure alternative alla detenzione. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ribadisce come la gravità del reato e il concreto pericolo di recidiva siano elementi determinanti, non superabili da mere contestazioni sui fatti già esaminati nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che aveva respinto la sua richiesta di essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. La richiesta era stata negata sulla base di una valutazione complessiva della sua posizione e dei reati commessi.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza aveva evidenziato diversi elementi negativi a carico del richiedente:
1. Estrema gravità del fatto: L’uomo era stato coinvolto nella detenzione di un ingente quantitativo di hashish e marijuana, all’interno di un capannone industriale appositamente adibito alla coltivazione e al confezionamento delle sostanze stupefacenti, denotando un’attività organizzata e strutturata.
2. Detenzione di un’arma modificata: Un ulteriore fattore di allarme sociale.
3. Consistente somma di denaro sequestrata: Considerata un chiaro indice del suo pieno inserimento nel mondo del traffico di droga.
4. Mancanza di un’attività lavorativa regolare: Elemento che minava la stabilità sociale e la capacità di reinserimento.
5. Pericolo di recidiva: Il Tribunale aveva ritenuto elevato il rischio che l’individuo potesse commettere nuovi reati, rendendo la misura dell’affidamento in prova inadeguata a contenerne la pericolosità sociale.
Contro questa decisione, il difensore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e presentando una memoria difensiva a supporto delle sue tesi.
La Decisione della Corte e la Valutazione sull’Affidamento in Prova
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi principali. In primo luogo, le censure mosse dal ricorrente sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”. Questo significa che il ricorso non contestava una errata applicazione della legge da parte del Tribunale di Sorveglianza, ma si limitava a proporre una diversa interpretazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di legittimità.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni del ricorso erano semplicemente riproduttive di profili già ampiamente e correttamente esaminati e respinti dal Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, basata su elementi concreti e non su mere congetture.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è chiara e diretta. I giudici supremi hanno sottolineato che il Tribunale di Sorveglianza aveva compiuto una valutazione completa e coerente. L’analisi non si è fermata alla natura del reato, ma ha abbracciato la personalità del soggetto, le modalità organizzate del crimine, il possesso di armi, la disponibilità di ingenti somme di denaro e l’assenza di un percorso lavorativo stabile. Tutti questi fattori, considerati nel loro insieme, delineavano un quadro di pericolosità sociale tale da rendere l’affidamento in prova, una misura basata sulla fiducia e su un percorso di reinserimento, del tutto inopportuna e rischiosa. Il pericolo di recidiva, in questo contesto, non era un’ipotesi astratta, ma una conclusione logica derivante da elementi fattuali concreti. Pertanto, il ricorso, non riuscendo a individuare vizi di legittimità nella decisione impugnata, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma un principio fondamentale in materia di misure alternative: la valutazione del giudice di sorveglianza deve essere globale e basata su indicatori concreti di pericolosità e possibilità di reinserimento. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, ma deve evidenziare specifici errori di diritto. Per il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione negativa, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso per l’affidamento in prova è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le critiche sollevate erano semplici lamentele sulla valutazione dei fatti (doglianze in punto di fatto) e riproponevano argomenti già correttamente esaminati e respinti dal Tribunale di Sorveglianza, senza individuare vizi di legittimità o errori nell’applicazione della legge.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per negare la misura alternativa?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su diversi elementi: l’estrema gravità del reato (produzione e detenzione di un grande quantitativo di stupefacenti), la modalità organizzata del crimine, la detenzione di un’arma modificata, il sequestro di una consistente somma di denaro, la mancanza di un lavoro regolare e, di conseguenza, un elevato pericolo di recidiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15732 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MlLANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconosclmento della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali – come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva sono inammissibili, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, detto Tribunale di sorveglianza nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento a) all’estrema gravità del fatto, commesso con modalità organizzate (detenzione di un rilevante quantitativo di hashish e marijuana in un capannone industriale funzionale alla coltivazione e al confezionamento), b) alla detenzione di un’arma modificata, c) al sequestro, oltre che delle sostanze e dell’arma, anche di una somma consistente di denaro (indici del fatto che il ricorrente sia ben inserito nel mondo del traffico di sostanza stupefacente), d) alla mancanza di un lavoro regolare e infine e) al pericolo di recidiva in relazione alla concessione di una misura così ampia.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.