Affidamento in prova: la Cassazione conferma i criteri di valutazione
L’affidamento in prova ai servizi sociali rappresenta uno strumento fondamentale nel percorso di risocializzazione del condannato. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce i principi che governano la sua concessione e i limiti entro cui la decisione del Tribunale di Sorveglianza può essere contestata. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale, sottolineando come la valutazione del percorso del condannato spetti al giudice di merito, a patto che sia logica e ben motivata.
I fatti del caso
Il caso nasce dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Venezia di concedere la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a un condannato. Contro questa decisione, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ha presentato ricorso in Cassazione. Il Procuratore lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato la relazione di sintesi dello psicologo e non avesse valutato con sufficiente attenzione l’idoneità del domicilio e dell’attività lavorativa prospettati dal condannato.
I limiti del ricorso in Cassazione sull’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del Procuratore, qualificandole come ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che le critiche sollevate non riguardavano errori di diritto, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è di competenza esclusiva del giudice di merito (in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza). La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del tribunale, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o priva di motivazione.
Inoltre, il ricorso è stato ritenuto ‘aspecifico’, in quanto non si confrontava concretamente con le argomentazioni logiche e giuridicamente corrette esposte nell’ordinanza impugnata. In sostanza, il Procuratore non ha dimostrato un vero e proprio errore giuridico, ma ha solo manifestato un dissenso rispetto alla decisione presa.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato come il Tribunale di Sorveglianza avesse fondato la sua decisione su una serie di elementi concreti e positivi. La concessione dell’affidamento in prova si basava su una valutazione complessiva del percorso del condannato. Tra gli indicatori presi in considerazione figuravano:
* La condotta regolare: il condannato, dopo il reato, si era dedicato al lavoro, dimostrando un comportamento corretto.
* L’adattamento alla vita carceraria: il percorso detentivo era stato positivo.
* L’esperienza premiale: un’esperienza positiva svolta nel 2023 (probabilmente un permesso premio) aveva dato esiti favorevoli.
* I legami familiari: la solidità dei riferimenti affettivi con la famiglia di origine è stata considerata un fattore stabilizzante.
Questi elementi, nel loro insieme, sono stati ritenuti dal Tribunale di Sorveglianza come prova di una ‘revisione critica’ del proprio passato e di un percorso idoneo a una piena risocializzazione.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del diritto dell’esecuzione penale: la valutazione per la concessione di misure alternative come l’affidamento in prova deve essere globale e incentrata sulla persona del condannato. Il giudice di sorveglianza ha il compito di analizzare tutti gli indicatori disponibili – comportamentali, lavorativi, familiari e psicologici – per determinare se il percorso di reinserimento sociale possa proseguire efficacemente al di fuori del carcere. Un ricorso che si limiti a contestare nel merito tale valutazione, senza individuare vizi logici o giuridici evidenti, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso del Procuratore Generale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni sollevate erano ‘mere doglianze in punto di fatto’, ossia critiche sulla valutazione delle prove e dei fatti che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione. Inoltre, il ricorso era ‘aspecifico’, poiché non si confrontava adeguatamente con la logica motivazione del provvedimento impugnato.
Quali elementi ha considerato il Tribunale di Sorveglianza per concedere l’affidamento in prova?
Il Tribunale ha basato la sua decisione su una valutazione complessiva di diversi fattori positivi: la regolare condotta del condannato dedicata al lavoro, il buon adattamento alla vita in carcere, il successo di una precedente esperienza premiale nel 2023 e la solidità dei legami affettivi con la famiglia di origine.
La Corte di Cassazione può valutare se il domicilio o il lavoro di un condannato sono idonei per l’affidamento in prova?
No, di norma la Corte di Cassazione non può entrare nel merito di tali valutazioni. La sua funzione è quella di giudice di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può sostituirsi al Tribunale di Sorveglianza nella valutazione dei fatti concreti, come l’idoneità di un domicilio o di un lavoro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15690 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI VENEZIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Considerato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia – in cui ci si duole del vizio di motivazione in relazione alla concessione da parte del Tribunale di sorveglianza di Venezia della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali a NOME, lamentandosi l’omesso confronto con la relazione di sintesi dello psicologo e la mancata valutazione dell’idoneità del domicilio e dell’attività lavorativa prospettata dall’NOME – perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, che incorrono, altresì, nell’aspecificità laddove non sembrano confrontarsi con le argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici del provvedimento impugnato.
Invero, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, nel concedere la misura alternativa, fa leva sulla regolare condotta tenuta dal condannato dopo il fatto dedita al lavoro, sull’adattamento alla vita in carcere, sulla positività dell’esperienz premiale svolta nel 2023 e sulla solidità dei riferimenti affettivi nell’ambito del famiglia di origine, indicatori, tutti, di una revisione critica idonea ad una pien risocializzazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.