Affidamento in Prova: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’accesso alle misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale, rappresenta un momento cruciale nel percorso di reinserimento di un condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica, ma soggetta a una valutazione discrezionale del Tribunale di Sorveglianza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che governano questa materia, chiarendo quando un ricorso contro un diniego rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un detenuto si è visto respingere dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la richiesta di affidamento in prova. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il Tribunale avesse fondato la sua valutazione su precedenti penali risalenti nel tempo, senza considerare elementi più attuali e positivi. Tra questi, il ricorrente indicava lo stato di salute della madre, la disponibilità di un domicilio idoneo e un comportamento carcerario che, a suo dire, era stato impeccabile prima di un trasferimento. Contestava inoltre la motivazione basata sulla mancanza di lavoro, evidenziando di aver allegato all’istanza la disponibilità di un ente per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
La Valutazione del Tribunale di Sorveglianza
Il provvedimento impugnato aveva, tuttavia, basato il diniego su elementi specifici e concreti, ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza. Il giudice di sorveglianza aveva infatti evidenziato tre punti critici:
1. Rapporti disciplinari negativi: Il condannato aveva collezionato diverse sanzioni disciplinari in un periodo molto recente (quattro episodi in circa un mese), principalmente a causa di risse e colluttazioni con altri detenuti.
2. Atteggiamento verso i reati: Era stato rilevato un atteggiamento svalutativo da parte del soggetto nei confronti dei reati per cui era stato condannato.
3. Mancanza di opportunità lavorative: Nonostante la disponibilità per lavori di pubblica utilità, il quadro complessivo non mostrava un’effettiva opportunità lavorativa stabile.
Le motivazioni della Cassazione sull’affidamento in prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sulla natura del suo giudizio e sui requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Potere Discrezionale del Giudice
In primo luogo, la Suprema Corte ha ricordato che la concessione delle misure alternative è rimessa alla valutazione discrezionale del magistrato di sorveglianza. Questo significa che il giudice deve analizzare, caso per caso e al di fuori di ogni automatismo, se il condannato sia meritevole del beneficio e se la misura richiesta sia idonea a favorirne il reinserimento sociale.
La Genericità del Ricorso come Causa di Inammissibilità
Il punto centrale della decisione è stata la valutazione del ricorso come inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità. Le argomentazioni del detenuto sono state definite “evidentemente generiche” e “a tenore meramente confutativo”. In altre parole, il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella del giudice, senza però confrontarsi realmente con la ratio decidendi, ovvero le ragioni giuridiche e fattuali alla base della decisione impugnata.
La Cassazione ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di effettuare una nuova valutazione del merito, ma di verificare la presenza di vizi di legge, come una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Poiché la decisione del Tribunale di Sorveglianza era fondata su elementi precisi e non illogici (le recenti infrazioni disciplinari), il ricorso si risolveva in un tentativo non consentito di rimettere in discussione i fatti.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: per contestare efficacemente un diniego di affidamento in prova, non basta elencare elementi positivi a proprio favore. È necessario che il ricorso attacchi specificamente le fondamenta logico-giuridiche della decisione del giudice di sorveglianza, dimostrando perché la sua valutazione sia errata in diritto o palesemente illogica. Un ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti, senza smontare la coerenza del ragionamento del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la richiesta di affidamento in prova è stata respinta in primo grado?
La richiesta è stata respinta dal Tribunale di Sorveglianza a causa di tre elementi principali: diversi e recenti rapporti disciplinari a carico del detenuto per risse e colluttazioni, un suo atteggiamento svalutativo nei confronti dei reati commessi e l’assenza di concrete opportunità lavorative.
Qual è il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni erano generiche e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice, senza un reale confronto con le specifiche ragioni giuridiche (ratio decidendi) della decisione. Un ricorso in Cassazione non può essere una richiesta di riesaminare il merito della vicenda.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo stati individuati elementi per escludere la sua colpa nel presentare un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20908 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per Cassazione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l’istanza di affidamento in prova, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale fondato la sua valutazione su precedenti penali, peraltro risalenti, senza considerare lo stato di salute della madre, il prec e idoneo domicilio, ed il comportamento del detenuto in epoca successiva ai fatti, omettendo altresì di considerare che prima del trasferimento presso il carcere di Opera il comportamento del detenuto era stato impeccabile, e ponendo a fondamento della decisione altresì la mancanza di lavoro, senza considerare la disponibilità di un ente, allegata all’istanza, per l svolgimento di lavori di pubblica utilità;
Considerato che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/20 Tanzi, Rv. 252921-01);
Considerato che, nel caso di specie, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il giudice a quo ha ritenuto ostativi all’accoglimento delle istanze i seguenti elementi: i) i diversi rapp disciplinari riportati dal condannato (il 14/07/2023; il 02/08/2023; il 06/08/2023 ed 13/08/2023), dovuti principalmente a risse e colluttazioni con altri detenuti; il) l’atteggiamento svalutativo rispetto ai reati commessi; iii) l’assenza di opportunità lavorative;
Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita rivalutazione di merito e prive di reale confronto con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la cui motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024