Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43643 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRATTAMINORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sodale presentata nell’interesse di NOME COGNOME condanNOME, con sentenza del Tribunale di Brescia del 10 ottobre 2019, alla pena di tre anni di reclusione per i delitti di cui agli artt. 640 e 648ter cod. pen.
E’ stata evidenziata l’emersione di un quadro personologico caratterizzato dalla commissione, anche in pendenza della domanda di ammissione della misura alternativa, di numerosi reati che «rivelano una personalità incline alla devianza» tale da imporre l’osservazione inframuraria.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione conseguente all’omessa valutazione dell’istanza di differimento dell’udienza del 16 aprile 2024 motivata con la mancata trasmissione, da parte dell’UEPE di Benevento, della relazione socio – familiare a causa del mancato completamento dell’iter procedimentale.
Analoga richiesta era stata inoltrata dallo stesso UEPE.
L’omessa valutazione di tali istanze avrebbe determiNOME la violazione del diritto di difesa, con conseguente difetto di assistenza del condanNOME e nullità ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione in quanto il Tribunale di sorveglianza ha provveduto senza la preventiva effettiva acquisizione della relazione socio – familiare proveniente dall’UEPE.
Tale Ufficio ha comunicato l’impossibilità di procedere all’osservazione e alla redazione di quanto richiesto in tempo utile per l’udienza; ciò nonostante, il Tribunale ha ugualmente provveduto incorrendo, così, nella violazione dell’art. 678, comma 2, cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, entrambi,
riferiti alla omessa acquisizione della relazione socio – familiare proveniente dall’UEPE che avrebbe determiNOME, da un lato, violazione del diritto di difesa e, dall’altro, violazione di legge ex art. 678, comma 2, cod. proc. pen. e vizi di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Nel caso di specie, si vede in tema di soggetto proveniente dalla libertà rispetto al quale è stato ritenuto necessario un periodo di osservazione inframuraria, tenuto conto della sua negativa personalità, siccome risultante dalle informazioni di polizia che hanno segnalato le plurime notizie di reato a suo carico.
In particolare, si tratta di una dozzina, circa, di comunicazioni di notizie di reato relative al periodo 2010 – 2023, alcune delle quali successive al deposito della domanda di misura alternativa.
A partire dall’aprile 2020, si segnalano quelle per truffa, insolvenza fraudolenta, violazioni delle disposizioni in tema di reddito di cittadinanza, danneggiamento.
Sono emersi, pertanto, plurimi elementi negativi ritenuti assorbenti di ogni eventuale profilo positivo che avrebbe potuto emergere dalla relazione dell’UEPE.
Nell’operato del Tribunale non è ravvisabile alcuno dei vizi eccepiti dal ricorrente in quanto è ragionevole ritenere che, nel caso in cui le informazioni già acquisite siano tali da radicare una fondata prognosi sfavorevole in ordine alla funzionalità della chiesta misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza possa provvedere senza attendere oltre.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che «il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha l’obbligo di acquisire la relazione sull’osservazione della personalità nel caso in cui il condanNOME sia libero, l’osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzanti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292).
Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209 ha, conformemente, affermato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza ha l’onere di acquisire di ufficio la relazione sull’osservazione del condanNOME condotta in istituto, salvo che detta acquisizione risulti superflua in quanto l’osservazione non riguardi un lasso di tempo consistente e il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per
l’accertata COGNOME pericolosità COGNOME del COGNOME condanNOME, COGNOME da COGNOME non COGNOME richiedere COGNOME ulteriori approfondimenti»
Tale principio è stato, in epoca più recente, ulteriormente e condivisibilmente ribadito, con l’affermazione secondo cui «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condanNOME in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta. (In applicazione del principio, la Cotte ha ritenuto infondata la doglianza del ricorrente che lamentava l’omessa acquisizione da parte del tribunale di sorveglianza della relazione degli operatori del servizio sociale)» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581).
Richiamando alcuni dei precedenti citati anche in questa sede, la Corte, in quell’occasione, ha precisato, in motivazione, come debba «considerarsi superflua l’acquisizione della relazione quando il condanNOME (…) sia sempre rimasto in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite sia già di tale evidenza dimostrativa nell’attestare l’inidoneità della misura richiesta per le sue modalità esecutive del tutto incompatibili con la personalità de condanNOME, dimostratosi, alla luce della documentazione già acquista, del tutto insensibile all’osservanza di prescrizioni finalizzate alla sua risocializzazione, da non richiedere ulteriori approfondimenti e da non poter essere smentito da un mero colloquio con gli operatori sociali».
Si tratta di fattispecie sovrapponibile a quella esaminata in questa sede, sicché deve escludersi che l’omessa acquisizione della relazione indicata dal ricorrente possa avere prodotto alcun effetto sul dispiegamento del diritto di difesa del ricorrente ovvero sulla conformità del provvedimento impugNOME allo schema legale del procedimento di sorveglianza (incluso l’art. 678, comma 2, cod. proc. pen.), così come su un qualsiasi profilo rilevante della motivazione dell’ordinanza impugnata.
Da quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
NOME., COGNOME
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese COGNOME ba processuali.
COGNOME Così deciso il 13/09/2024 o COGNOME Il Consigli re tensore
Il Presidente