Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3790 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3790 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava la richiesta, proposta da NOME COGNOME, volta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e dichiarava non luogo a provvedere sulla richiesta di semilibertà ai sensi degli artt. 48-50 Ord. pen., concedendo comunque la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non rilevante l’assenza della relazione dell’UEPE, comunque richiesta – lo stesso richiedente avrebbe dovuto prendere contatti e non avrebbe ottemperato per dichiarati problemi di salute – nonché, basandosi sulla gravità del fatto relativo alla detenzione a fini di spaccio di 2 kg. (1.4: di marijuana e al furtoAnergia elettrica e acqua, nonché sulla denuncia per evasione (segnalazione del 15.3.22 in relazione al 22.02.22). I L
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, si denuncia l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen., non avendo il Tribunale richiesto la necessaria relazione dell’UEPE, nonché l’omessa, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui con gli stessi argomenti è stata concessa la detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen. Segnala, peraltro,che 011a denuncia per evasione non è seguito alcun procedimento penale. IL
Con memoria il difensore ha lamentato l’omessa notifica della requisitoria del Procuratore generale e ribadito le ragioni di ricorso.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va precisato che l’eccezione di rito sollevata con la memoria difensiva è infondata, poiché il procedimento camerale di cui all’art. 611 cod. proc. pen. prevede un contradditorio cartolare in cui la partecipazione del Procuratore generale è solo eventuale (la cui mancanza, peraltro, non è ostativa alla trattazione del ricorso: cfr. Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, COGNOME e altro, Rv. 265113; Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 2:79552), pertanto non è previsto alcun obbligo di notifica o comunicazione.
2. Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha fatto buon governo delle norme di cui all’art. 47 Ord. pen. nell’applicazione del principio di diritto secondo cui «il Tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, non ha l’obbligo di acquisire la relazione sull’osservazione della personalità nel caso in cui il condannato sia libero, l’osservazione non sia stata condotta per un periodo di tempo prolungato durante la carcerazione in ambito intramurario e le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta, a fronte dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa in attività risocializzaInti, tale da non richiedere ulteriori approfondimenti.» (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 261292).
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla residua pericolosità sociale del condannato come desunta dalla particolare gravità del reato commesso di recente e dalle informazioni negative sulla condotta tenuta agli arresti domiciliari, concedendo, nonostante ciò, la detenzione domiciliare perché ha ravvisato la sussistenza di tutte le condizioni di legge. Tale decisione, nella parte in cui ha negato l’affidamento in prova al servizio sociale appare immune dai vizi rappresentati.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ric:orrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/6/2023