Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41475 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41475 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 309/1990 e di detenzione domiciliare proposta da COGNOME in relazione a un residuo pena anni 1 e mesi 7 di reclusione;
Rilevato che con il primo mgtivo di ricorso e si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’inidoneità della misura quanto all’esecuzione seguendo un programma ambulatoriale e condividendo il domicilio con le persone offese;
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 678 cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale pronunciato per in ordine alla possibilità di applicare ex officio la misura alternativa della semilibertà
Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto il Tribunale di Sorveglianza, preso atto dell’assenza di un programma di trattamento che preveda la gestione del detenuto presso la comunità, facendo riferimento alle condotte pregresse e al pericolo concreto di reiterazione dei reati ha dato adeguato e coerente conto dell’inidoneità del domicilio indicato e ha così evidenziato le ragioni poste a fondamento del rigetto della richiesta;
Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è formulata in termini generici in quanto il ricorrente non ha evidenziato le ragioni per le quali avrebbe potuto essere concessa la misura della semi libertà, iscritta d’ufficio e senza che nulla il condannato abbia indicato sul punto;
Rilevato comunque che la doglianza è manifestamente infondata in quanto il rigetto si fonda anche sulla ritenuta inidoneità del programma di trattamento ambulatoriale cui il detenuto sarebbe sottoposto anche se venisse applicata la misura della semilibertà;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.